Autorizzazioni paesaggistiche
Cos’è l’Autorizzazione Paesaggistica (AP)
Quando si effettuano interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre al Comune i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione paesaggistica (AP).
L’AP è regolamentata dall’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ha validità 5 (cinque) anni e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fermo restando il principio sancito dall’art. 146, comma 4 secondo il quale l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, il Codice prevede in alcuni particolari casi (art. 167, commi 4 e 5) l’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte del Comune anche a seguito della realizzazione di tali interventi.
Modalità di presentazione delle richieste
I soggetti di cui all’art. 146, comma 1 hanno l’obbligo di presentare al Comune il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’AP (art. 146, comma 2).
L’AP può essere richiesta in forma ordinaria o semplificata a secondo dell’entità degli interventi.
La domanda deve essere presentata online tramite il Portale Unico Edilizia ove sono indicati anche i documenti da allegare obbligatoriamente e i costi della pratica.
Interventi per i quali non è richiesta l’AP
L’art. 149 elenca gli interventi per i quali non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, quali:
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
- il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, c. 1, lett. g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Non sono soggetti ad AP gli interventi di cui all’Allegato A del DPR 31/2017 (scaricabile a fondo pagina)
Accertamenti di compatibilità paesaggistica
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi che rientrano in alcuni particolari casi (art. 167, commi 4) presenta apposita domanda al Comune ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. Il Comune si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria, stabilita dal Comune, è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.
Ricognizione vincoli paesaggistici
- Vincoli sopraordinati San Miniato Nord (tav. Qc1a del RU vigente)
- Vincoli sopraordinati San Miniato Sud (tav. Qc1b del RU vigente)
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento è consultabile sul Portale Unico Edilizia, nell’apposita sezione dell’istanza richiesta.
Documentazione
Vincolo paesaggistico
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Scheda relazione paesaggistica | 242.00 KB | Download |
Allegato A - Interventi esclusi | 114.17 KB | Download |
Allegato B - Interventi di lieve entità | 113.38 KB | Download |
Ufficio di riferimento: Servizio Urbanistica e paesaggio
Telefono | 0571 406600 | |
Fax | 0571 406668 | |
Indirizzo ufficio | Palazzo Urbanistica, 1° e 4° piano, Via Vittime del Duomo n. 11 - San Miniato | |
urbanistica@comune.san-miniato.pi.it | ||
PEC | comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it | |
Orario | Ricevimento al pubblico su appuntamento nei seguenti giorni e orari: Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 9.00-13.00 Ricevimento telefonico dei tecnici: |
RESPONSABILE DANILA FENILI