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Regole di comportamento per i proprietari di cani negli spazi pubblici

Gli uffici comunali ricevono spesso segnalazioni e lamentele per la presenza di escrementi di animali su marciapiedi, viali, giardini e parchi comunali nonché per la circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche.
Tale situazione costituisce notevole disagio ai cittadini con conseguenze negative sulla salubrità dell’ambiente, il decoro della città, la sicurezza delle persone.

Le regole principali, legate soprattutto alla normale buona educazione e al senso civico comune, sono:

  • tenere gli animali a guinzaglio;
  • dotarsi di paletta, sacchetti o altro per la raccolta delle deiezioni solide dei cani e provvedere alla raccolta degli escrementi ed al loro inserimento nei cestini porta rifiuti;

PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO

Si richiamano qui le principali norme regolamentari, contenute nella Legge Regionale 20/10/2009 n. 59, che i proprietari dei cani sono tenuti ad osservare:


Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche  (art.19)
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali.
2. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse.

Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico (art. 21)
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell’accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco.

Norme igieniche  (art.22)
1. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane.
2. Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all’interno di locali, il responsabile del cane ha l’obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.

Cani morsicatori  (art.23)
1. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario dell’azienda USL di riferimento.
2. I cani morsicatori sono sottoposti a controllo da parte di medici veterinari dell’azienda USL di riferimento.
3. I medici veterinari del servizio veterinario regionale, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la eventuale necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario o del detentore.
4. Qualora, al termine dell’intervento terapeutico comportamentale, i servizi veterinari dell’azienda USL accertino l’incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore, l’autorità sanitaria territorialmente competente adotta un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca del cane.
5. Il proprietario o il detentore ha la facoltà di rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato, tuttavia è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell’intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un’eventuale cambiamento di proprietà.
6. Qualora un cane venga certificato come “irrecuperabile” può essere mantenuto, a spese del proprietario o del detentore, presso strutture autorizzate che garantiscano l’incolumità a persone e altri animali nonché le condizioni di cui alla presente legge, o con le stesse garanzie ceduto ad un’associazione per la protezione degli animali.
7. I servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale elevato.


SANZIONI AMMINISTRATIVE

Cani senza guinzaglio e museruola nelle aree e luoghi ove queste sono obbligatorie  (Regolamento comunale di Polizia urbana, art. 33, c. 6 e 7)
6. Chiunque viola le disposizioni dell’art. 33, commi 1, 3, 4 del Regolamento comunale di polizia urbana è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
7. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico che adotta misure limitative all’accesso, senza aver provveduto ad effettuare la comunicazione al Sindaco è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00.

Inosservanza raccolta deiezioni  (Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali, art. 79)
L’inosservanza dell’obbligo sulla raccolta delle deiezioni degli animali è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Ufficio di riferimento: Polizia Municipale

Telefono 0571 406406
Indirizzo ufficio Palazzo Migliorati, piano terra, piazza XX Settembre, 22 - San Miniato
Email poliziamunicipale@comune.san-miniato.pi.it
PEC comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it
Orario

Ricevimento al pubblico su appuntamento nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e venerdì: 9.00 - 13.00
Martedì, mercoledì, giovedì: 9.00-13.00 e 15.00-17.30
Sabato: 9.00 - 12.00

N.B. - Nei mesi di luglio e agosto il servizio rimane chiuso il martedì e mercoledì pomeriggio e il sabato.

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