Orari dei servizi comunali nei mesi di luglio e agosto

Si informano gli utenti che, con decreto del Sindaco n. 21 del 28/06/2024, nel periodo 8 luglio – 31 agosto 2024 tutti gli uffici comunali rimangono chiusi il sabato ed osservano principalmente una sola […]

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Accesso civico

DISCIPLINA DELL’ACCESSO CIVICO

L’istituto dell’accesso civico, introdotto nell’ordinamento dal D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e modificato con l’entrata in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, riconosce  a  chiunque  il  diritto  di  accedere ai  documenti, informazioni e dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, con i limiti e le esclusioni previste dall’art.5-bis del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
La norma riconosce due particolari fattispecie di accesso: l’accesso “semplice” e l’accesso” generalizzato”.

L’accesso civico “semplice” (art. 5 comma 1) consente a chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati per i quali il “Decreto Trasparenza” (D.Lgs. 33/2013) prevede l’ob­bligo della pubblicazione, qualora la loro pubblicazione sia stata omessa.

L’accesso civico “generalizzato” (art. 5 comma 2) consente a chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza italiana e dalla residenza nel territorio comunale, di accedere ai dati e ai documenti, in possesso dell’Amministrazione Comunale, ulteriori rispetto a quelli per i quali sia previsto uno spe­cifico obbligo di pubblicazione.

LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO

La richiesta di dati e documenti ulteriori (così definiti dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013) incontra i seguenti limiti e condizioni:

1) per interessi pubblici:

a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello stato;
f) la conduzione di indagine sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive;

2) per interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali.

Ulteriori limiti si incontrano nei casi di Segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge. Se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, è consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti.

COME PRESENTARE RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

La richiesta di accesso civico va presentata utilizzando il modulo specifico scaricabile qui sotto.
Per l’accesso civico semplice la richiesta va trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, mentre per l’accesso civico generalizzato va inoltrata all’ufficio che detiene i dati, i documenti, le informazioni o, se non se ne è a conoscenza, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica, rispettando una delle seguenti condizioni, indicate dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005:

1.sottoscrizione mediante firma digitale
2.identificazione del richiedente attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID);
3.sottoscrizione e presentazione della richiesta unitamente alla copia del documento d’identità (copia fotostatica non autenticata del documento del richiedente, a norma dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000);
4.trasmissione dell’istanza attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.

Il rilascio dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.
Il  procedimento  di  accesso  civico  deve concludersi  con  provvedimento  espresso  e motivato  entro  30 giorni dalla richiesta, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.
Nel  caso  in  cui  la  richiesta  di  accesso  civico  riguardi  dati,  informazioni  o  documenti  oggetto di pubblicazione obbligatoria l’amministrazione provvede a pubblicarli sul sito.

RICHIESTA DI RIESAME E RICORSI

In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione che decide con provvedimento motivato entro il termine 20 giorni.
Avverso la decisione dell’amministrazione competente, il richiedente può proporre ricorso al TAR.
Nel caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (Difensore Civico Regionale) secondo la
disciplina dell’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013.

In caso di inerzia dell’ufficio ad emanare il provvedimento, è possibile rivolgersi al Segretario Comunale, in qualità di titolare del potere sostituvo nei confronti del Dirigente o Funzionario Responsabile del Servizio che non abbia concluso nei termini di legge il procedimento per inerzia o ritardo, presentando richiesta sul modulo scaricabile qui sotto.

MODULISTICA

REGISTRO DEGLI ACCESSI