Orari dei servizi comunali nei mesi di luglio e agosto

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Unioni civili

La Legge 20 maggio 2016 n. 76, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, introduce nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e disciplina le convivenze di fatto.
La nuova legge, in vigore dal 5 giugno 2016, introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero.
Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità.

Le unioni civili

FORME DI COSTITUZIONE
Le unioni civili si costituiscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale dello Stato Civile alla presenza di due testimoni. L’atto viene registrato nell’archivio dello Stato Civile.

COGNOME
Le parti possono stabilire, per la durata dell’unione civile, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

OBBLIGHI RECIPROCI
Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

REGIME PATRIMONIALE
È stabilito ex lege il regime patrimoniale della comunione dei beni, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale. È estesa alle unioni civili la disciplina relativa al Fondo patrimoniale, alla comunione legale, alla comunione convenzionale, al regime di separazione dei beni, all’impresa familiare con richiami al regime delle trascrizioni previsto dal Codice Civile per tali istituti.

IMPEDIMENTO E NULLITÀ DELLE UNIONI CIVILI
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile.  È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

DIRITTO SUCCESSORIO
Alle unioni civili si applicano le disposizioni in materia di successione tra coniugi. La pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.

ISTRUTTORIA DELLA PRATICA E TARIFFE PER LE CELEBRAZIONI
Per avviare la procedura di costituzione di unione civile occorre rivolgersi personalmente all’Ufficio di Stato Civile, prenotando un appuntamento per presentare la richiesta.
Ulteriori informazioni sulle modalità e le tariffe per la celebrazione delle unioni civili a San Miniato nella sezione dedicata: CELEBRAZIONE MATRIMONIO E UNIONE CIVILE

Modulistica

Ufficio di riferimento: Ufficio di Stato Civile

Telefono 0571 406504
Indirizzo ufficio Via Ferrante Aporti, 23/A - San Miniato Basso (accanto alla Farmacia Comunale)
Email statocivile@comune.san-miniato.pi.it
PEC comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it
Orario

lunedì-mercoledì-venerdì: 9.00 - 13.00
martedì-giovedì: 9.00 - 17.00
sabato: chiuso

RESPONSABILE SANDRO SPAGLI

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