Orari dei servizi comunali nei mesi di luglio e agosto

Si informano gli utenti che, con decreto del Sindaco n. 21 del 28/06/2024, nel periodo 8 luglio – 31 agosto 2024 tutti gli uffici comunali rimangono chiusi il sabato ed osservano principalmente una sola […]

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Pulizia e manutenzione fossi, canali e terreni privati

La manutenzione di fossati, canali, terreni e aree a verde detenute da privati è importante per il decoro e la sicurezza del territorio.
Si richiamano qui le principali norme comunali che disciplinano la materia con le relative sanzioni:

Pulizia e manutenzione delle aree verdi
(Regolamento comunale di Polizia urbana, art. 12)

1. I proprietari e i conduttori di terreni, giardini, aree verdi in genere, ubicate all’interno dei centri abitati e comunque confinanti con fondi sui quali insistono civili abitazioni o fabbricati in genere, hanno l’obbligo di mantenere gli stessi in condizioni decorose, effettuandone con cadenza periodica la manutenzione, la pulizia, lo sfalcio d’erba e di ramaglie, evitando accumuli di materiali di qualsiasi tipo (es. attrezzature, materiali edili ecc) e di macchinari di qualsiasi tipo. Sono altresì tenuti ad effettuare le debite operazioni di disinfestazione e derattizzazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 500,00, con l’obbligo di ripristino delle condizioni di decoro. In caso di inottemperanza all’ordine di rimessa di ripristino entro dieci giorni dalla data della contestazione, sarà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo, con spese a carico del trasgressore.

Pulizia e manutenzione dei fossati e canali privati, fossi, rii e ripe pubblici
(Regolamento comunale di Polizia urbana, art. 13)

1. Tutti i proprietari dei fondi e dei terreni limitrofi e prospicienti i fossi e i rii, compresi nel perimetro della circoscrizione comunale, di lasciare libera e sgombra la zona soggetta a “servitù di deposito”, come sancito da norme e statuti dei consorzi idraulici. In particolare i proprietari e i conduttori dei fondi di cui sopra sono obbligati a consentire il transito e occupazione temporanea delle macchine operatrici necessarie  all’esecuzione dei lavori di qualsiasi sorta, compresi quelli ordinari di manutenzione e di sistemazione idraulica dei fossi e dei rii.
2. In particolare i proprietari e i conduttori dei fondi cui sopra, al fine di diminuire o eliminare il rischio idraulico, devono:
a. lasciare libera e sgombra la zona soggetta a servitù, su entrambe le sponde per la larghezza di m. 1,50 per i collettori secondari e per una larghezza di m. 5,00, su entrambe le sponde per i collettori principali;
b. tenere ben espurgati i fossi che circondano e dividono i loro fondi da quelli degli altri consorziati, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo dei canali;
c. aprire tutti quei fossi che si rendessero necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono nei loro fondi a monte, anche se provenienti da altri fondi.
d. procedere almeno una volta l’anno alla sfalciatura dell’erba e all’estirpazione delle piante da detti fossi di scolo.
e. provvedere alla manutenzione dei ponti e dei manufatti di uso privato.
f. mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. La pulizia deve comunque essere effettuata almeno una volta l’anno, rispettando la seguente scadenza: entro il 31 luglio di ogni anno.
3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l’accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione;
4. La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con l’obbligo del ripristino.
5. In caso di inottemperanza all’ordine di rimessa di ripristino entro dieci giorni dalla data della contestazione, sarà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo, con spese a carico del trasgressore.

Per consultare il Regolamento di Polizia urbana e il Regolamento di Polizia Rurale, scarica i testi nella sezione:


REGOLAMENTI / POLIZIA MUNICIPALE


 

Ufficio di riferimento: Polizia Municipale

Telefono 0571 406406
Indirizzo ufficio Palazzo Migliorati, piano terra, piazza XX Settembre, 22 - San Miniato
Email poliziamunicipale@comune.san-miniato.pi.it
PEC comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it
Orario

Ricevimento al pubblico su appuntamento nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e venerdì: 9.00 - 13.00
Martedì, mercoledì, giovedì: 9.00-13.00 e 15.00-17.30
Sabato: 9.00 - 12.00

N.B. - Nei mesi di luglio e agosto il servizio rimane chiuso il martedì e mercoledì pomeriggio e il sabato.

L'accesso al servizio è prenotabile su appuntamento anche online al seguente link: prenota un appuntamento

RESPONSABILE CAP. DARIO PANCANTI

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