Orari dei servizi comunali nei mesi di luglio e agosto

Si informano gli utenti che, con decreto del Sindaco n. 21 del 28/06/2024, nel periodo 8 luglio – 31 agosto 2024 tutti gli uffici comunali rimangono chiusi il sabato ed osservano principalmente una sola […]

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TITOLO VI – Norme finali e transitorie

ART. 81 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto, dopo l’approvazione del Consiglio Comunale con le modalità di cui all’art. 4, commi 3 e 4, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 ed il successivo esame da parte del Comitato Regionale di Controllo, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, è affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.
3. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l’entrata in vigore.

ART. 82 – REVISIONE DELLO STATUTO PAROLE ANNULLATE CON DECISIONE CO.RE.CO. N. 133 DEL 10.01.2001

1. Successive modifiche allo Statuto possono essere approvate dal Consiglio Comunale con le stesse modalità di cui al precedente articolo.
2. Le proposte di modifica sono preventivamente sottoposte da parte della competente commissione consiliare, all’esame degli organi di partecipazione popolare.
3. Possono essere adottate modifiche allo Statuto solo se è trascorso un anno dalla sua approvazione o dalla precedente modifica, salvo si renda necessario l’adeguamento a nuove disposizioni legislative.
4. Ogni proposta di revisione statutaria respinta dal Consiglio, non può essere riproposta fin quando dura in carica il Consiglio che l’ha respinta.

ART. 83 – I REGOLAMENTI

1. I regolamenti sono gli atti normativi fondamentali del Comune che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, in attuazione dello Statuto, disciplinano l’organizzazione dell’Ente, l’esercizio delle sue funzioni, lo svolgimento dei servizi pubblici comunali, nonché i rapporti fra i cittadini nei limiti e per le materie demandate dalla legge al Comune.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49, 5° comma, lett. c), del presente Statuto, i regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale, cui spetta la competenza esclusiva di modificarli e abrogarli.
3. La potestà regolamentare del Comune è esercitata in via principale per:
a) l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e per i suoi rapporti con gli altri organi del Comune;
b) l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e delle aziende speciali;
c) l’organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione, il diritto di accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini, la partecipazione al procedimento amministrativo, il referendum consultivo, l’ufficio del difensore civico;
d) l’organizzazione ed il funzionamento degli organi non elettivi e degli uffici comunali;
e) la disciplina dei contratti;
f) l’ordinamento dei tributi comunali;
g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) la disciplina della contabilità;
4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun consigliere.
5. Dopo l’approvazione del Consiglio e il successivo esame da parte del Comitato Regionale di Controllo, i regolamenti sono pubblicati per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione, fatto salvo che il Consiglio Comunale abbia disposto diversamente in sede di approvazione.
6. Nei quindici giorni successivi all’avvenuta pubblicazione i cittadini possono presentare al Sindaco osservazioni e proposte di modifica sulle quali si pronuncia il Consiglio Comunale provvedendo, con deliberazione motivata, a modificare il regolamento quando ritenga di accoglierle.
7. Per permettere la migliore consultazione e comprensione dei regolamenti comunali, ogni modifica degli stessi dovrà comportare la riproposizione del testo completo del regolamento integrato con le modifiche apportate.
8. I regolamenti devono essere comunque assistiti da congrue forme di pubblicizzazione che ne consentano l’effettiva conoscibilità da parte dei cittadini.
Art. 84 (abrogato)