Orari dei servizi comunali nei mesi di luglio e agosto

Si informano gli utenti che, con decreto del Sindaco n. 21 del 28/06/2024, nel periodo 8 luglio – 31 agosto 2024 tutti gli uffici comunali rimangono chiusi il sabato ed osservano principalmente una sola […]

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TITOLO V – I servizi pubblici e le forme di collaborazione tra enti

Capo 1 – I servizi pubblici locali

ART. 69 – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici di propria competenza, che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della collettività locale, con criteri di economicità, razionalità, trasparenza, tenendo conto anche della natura imprenditoriale ed economica dei servizi stessi.
2. A tal fine ricorre alle forme di gestione che, in relazione alla natura propria del servizio ed ai fini che con le stesse si intendono perseguire, risultino, di volta in volta più convenienti sotto il profilo organizzativo, economico e tecnico anche in relazione agli aspetti patrimoniali del Comune ed al mutamento delle esigenze degli utenti del servizio.
3. Spetta al Consiglio Comunale istituire nuovi servizi pubblici in relazione a necessità che si presentino nella comunità e stabilire le modalità per la loro gestione, nonché modificare le forme di gestione in atto.

ART. 70 – LE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può gestire i diversi servizi pubblici comunali nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)a mezzo di istituzione per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 del T.U.
2. La scelta della forma ottimale di gestione dei diversi servizi pubblici viene effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa fra le diverse forme previste, in modo da realizzare il principio della migliore funzionalità, efficienza, economicità e rispondenza all’interesse pubblico, nonché la ricerca della dimensione ottimale in rapporto anche all’ambito territoriale, facendo ricorso, quando opportuno, a forme di cooperazione e associazione tra gli enti.
3. Il personale comunale adibito a servizi per i quali sia scelta una forma di gestione diversa da quella in economia o in concessione a terzi, viene assegnato ai nuovi soggetti gestori, salvo che non venga destinato a ricoprire posti vacanti nella pianta organica dell’ente. In caso di riassunzione in gestione diretta di tali servizi da parte del Comune, il personale addetto entra a far parte della pianta organica del Comune opportunamente adattata.

ART. 71 – I SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA

1. Il Comune svolge i servizi pubblici nelle forme della gestione in economia quando le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio non rendono opportuno il ricorso alla costituzione dell’azienda o della istituzione.
2. Con apposite norme regolamentari il Consiglio stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando le modalità che dovranno essere rispettate per l’espletamento degli stessi e per conseguire i migliori livelli di produttività sociale ed economica.

ART. 72 – SERVIZI GESTITI MEDIANTE AZIENDA SPECIALE

1. Il Comune si avvale dell’azienda speciale per la gestione di uno o più servizi che per la loro natura, dimensioni, o caratteristiche, assumono rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. L’azienda speciale è un ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. La costituzione dell’azienda speciale è deliberata dal Consiglio Comunale che ne approva contestualmente il relativo statuto.
4. Sono organi istituzionali dell’azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori dei conti.
5. Il consiglio di amministrazione è composto di tre membri, compreso il presidente, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Devono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale. Non possono tuttavia ricoprire tali cariche i consiglieri e gli assessori comunali, i revisori dei conti del Comune, i dipendenti comunali.
6. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all’insediamento dei successori.
7. Il direttore è l’organo cui compete la direzione gestionale dell’azienda con le conseguenti responsabilità. Le sue specifiche competenze, le modalità di assunzione e la durata dell’incarico sono stabilite dallo statuto dell’azienda.
8. Lo statuto deve prevedere altresì un apposito organo di revisione dei conti e di verifica della gestione dell’azienda composto di tre membri, alla cui nomina provvede il Consiglio Comunale, con voto limitato a due componenti per ciascun consigliere, tra i cittadini che posseggano esperienza e professionalità specifica per tale compito.

ART. 73 – SERVIZI GESTITI NELLA FORMA DELLE ISTITUZIONI

1. Il Comune può gestire servizi che non abbiano rilevanza imprenditoriale concernenti i settori della sicurezza sociale, della cultura, della pubblica educazione, del turismo, del tempo libero e dello sport, a mezzo di istituzioni.
2. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale e contabile. Hanno l’obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Per lo svolgimento della propria attività possono avvalersi di personale proprio o comandato dal Comune, nonché della collaborazione di organizzazioni di volontariato o di associazioni che perseguono fini sociali. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.
4. Sono organi dell’istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
5. Il consiglio di amministrazione è composto di tre membri, compreso il presidente, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Devono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale. Non possono tuttavia ricoprire tali cariche i consiglieri e gli assessori comunali, i revisori dei conti del Comune, i dipendenti comunali.
6. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all’insediamento dei successori.
7. Il direttore è nominato dal Sindaco, sentito il consiglio di amministrazione, per un periodo non eccedente di sei mesi la durata del mandato amministrativo. La carica può essere affidata ad un dipendente dell’istituzione o del Comune purché in possesso di qualifica adeguata, oppure a persona assunta con contratto a termine secondo le modalità di cui al presente Statuto.
8. L’istituzione viene costituita tramite atto del Consiglio Comunale in cui sia indicato l’oggetto o il settore di attività e la dotazione di beni patrimoniali, di mezzi finanziari e di personale di cui la stessa può disporre.
9. Il regolamento disciplina in particolare le modalità per la costituzione degli organi, le norme finanziarie e contabili, i criteri da seguire per la copertura degli eventuali costi sociali, gli atti fondamentali da sottoporre all’approvazione del Consiglio o della Giunta Comunale, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte degli organi del Comune.

ART. 74 – GESTIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE

1. Il Comune può affidare la gestione dei servizi pubblici locali in concessione a soggetti terzi quando le caratteristiche del servizio, la rilevanza economica, la complessità organizzativa ed imprenditoriale, la specializzazione e le tecnologie necessarie all’espletamento del servizio, e l’opportunità sociale rendano necessario avvalersi di un soggetto imprenditoriale idoneo, specializzato e particolarmente esperto nel settore.
2. L’affidamento del servizio in concessione è deliberato dal Consiglio Comunale e si attua mediante le procedure di legge; i rapporti patrimoniali tra il Comune ed il concessionario, la disciplina dello svolgimento del servizio, i rapporti con l’utenza sono regolati da apposite convenzioni e regolamenti.

ART. 75 – GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI MEDIANTE COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALE

1. Il Comune può altresì gestire i servizi pubblici:
a) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
b)a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 del T.U.
2. Alla società di cui sopra possono partecipare altri enti pubblici interessati alla gestione del servizio ed alle finalità della società anche in riferimento alla promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali.
3. Il Comune può altresì promuovere o partecipare alla costituzione, anche mediante accordi di programma, di società per azioni aventi per oggetto la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico.
4. La costituzione delle società per azioni o a responsabilità limitata è deliberata dal Consiglio Comunale che determina altresì i criteri generali di gestione del servizio, gli aspetti fondamentali dell’atto costitutivo e dello statuto della società.
5. I rapporti fra il Comune e la società sono disciplinati con appositi atti convenzionali e regolamentari.
6. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
7. Nell’atto costitutivo e nello statuto della società è stabilita la quota di rappresentanza del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.
8. Il Comune partecipa all’assemblea dei azionisti nella persona del Sindaco.

ART. 76 – REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI E DEL DIRETTORE E SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE E DELLE ISTITUZIONI

1. Gli amministratori dell’azienda speciale e delle istituzioni possono essere singolarmente revocati dal Sindaco con provvedimento motivato da comunicarsi al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
2. In caso di revoca, dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più amministratori il Sindaco provvede alla loro sostituzione con le modalità di cui al presente Statuto.
3. Può altresì procedersi alla revoca del direttore dell’istituzione o dell’azienda speciale quando il suo operato risulti inadeguato in relazione al conseguimento degli obiettivi, all’attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all’efficacia della gestione. La revoca è disposta dal Sindaco, con atto motivato, con le modalità derivanti alla natura del rapporto di lavoro pubblico o privato.
4. I consigli di amministrazione delle istituzione e dell’azienda speciale possono essere sciolti con atto del Sindaco, di propria iniziativa o su proposta votata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale, per i seguenti motivi:
a) cessazione dell’attività dell’istituzione o dell’azienda;
b)gravi irregolarità amministrative o gestionali;
c) reiterata violazione di leggi, norme statutarie o regolamenti;
d)persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dai competenti organi comunali.
5. Al rinnovo di un consiglio di amministrazione sciolto per i motivi di cui alle lettere
b), c) e d) del comma precedente, il Sindaco può provvedere solo dopo che il Consiglio ha approvato gli indirizzi per la ricostituzione dell’organo.
Capo 2 – Forme di cooperazione e rapporti con altri Enti

ART. 77 – FORME DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE

1. Al fine di realizzare più efficaci interventi a sostegno dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità, il Comune promuove idonee forme di collaborazione e cooperazione con i comuni vicini – ed in particolare con quelli che già formavano l’Associazione Intercomunale del Valdarno Inferiore – con la provincia e con la regione.
2. Tali forme di collaborazione e cooperazione possono riguardare sia la definizione di interventi di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale, sia la gestione Comune di attività e servizi pubblici.
3. In particolare il Comune:
a) concorre, tramite la provincia, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, partecipando alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale;
b) collabora con la provincia per la definizione e l’espletamento, nel proprio territorio, delle funzioni amministrative a questa assegnate dagli art. 19 e 20 del T.U.;
c) partecipa alla promozione degli istituti di coordinamento tra i comuni cui è legato da vincoli storici, culturali, sociali ed economici;
d) partecipa a tutte le forme di cooperazione sovracomunale previste dal presente Statuto, tendenti a conseguire l’obiettivo di una migliore razionalità economica ed organizzativa dei servizi pubblici.

ART. 78 – LE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI

1. Al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi il Consiglio Comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Nella convenzione deve essere indicato il fine che si intende perseguire, l’oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di una determinata opera, il Comune, previa comunicazione al Consiglio Comunale, partecipa a convenzioni dichiarate obbligatorie dallo Stato o dalla Regione nell’espletamento delle rispettive competenze.

ART. 79 – I CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può deliberare la costituzione di un consorzio con altri enti locali, quale ente strumentale degli enti consorziati, dotato di propria personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme previste per le aziende speciali di cui al precedente art. 72.
2. Al fine di perseguire l’obiettivo della massima razionalità ed economicità nella gestione dei servizi, devono essere privilegiate le forme di consorziazione tra gli stessi enti.
3. Contestualmente alla sua istituzione, il Consiglio approva la convenzione costitutiva, lo statuto del consorzio, nonché le forme di trasmissione dei suoi atti fondamentali al Comune al fine di rendere possibili le funzioni di indirizzo e controllo spettanti al Consiglio e alla Giunta.
4. Il Comune partecipa all’assemblea del consorzio, nella persona del Sindaco, con responsabilità pari alla sua quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

ART. 80 – GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento rientranti nella competenza primaria del Comune, ma che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sentita la Giunta, può promuovere la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, indicando nell’atto di convocazione l’oggetto per la quale viene richiesta, nonché tutte le altre informazioni utili ai soggetti partecipanti per concorrere positivamente alla formazione dell’accordo di programma.
3. Definito l’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, lo stesso è approvato con atto formale del Sindaco, che ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. L’accordo può prevedere procedimenti di arbitrato o interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
5. Il Sindaco, informatane la Giunta, può partecipare altresì, quando vi sia un interesse diretto del Comune, ad accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici per opere o interventi rientranti nella loro competenza primaria.
6. Ove un accordo di programma comporti variazione agli strumenti urbanistici comunali, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.