Orari dei servizi comunali nei mesi di luglio e agosto

Si informano gli utenti che, con decreto del Sindaco n. 21 del 28/06/2024, nel periodo 8 luglio – 31 agosto 2024 tutti gli uffici comunali rimangono chiusi il sabato ed osservano principalmente una sola […]

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TITOLO IV – Le attività gestionali

Capo 1 – Programmazione e Controlli

ART. 63 – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria azione amministrativa al principio della programmazione e della rendicontazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. Attraverso gli atti di rendicontazione si realizza, da parte dei competenti organi istituzionali e per la parte di rispettiva competenza, il controllo strategico dell’azione amministrativa, al fine di verificare il grado di realizzazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo e nelle direttive attuative.
2. Gli atti fondamentali mediante i quali viene data attuazione a questo principio sono:
a) le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato in attuazione degli impegni programmatici illustrati dal Sindaco in occasione della seduta di insediamento del Consiglio. Tale documento deve essere presentato dal Sindaco, sentita la Giunta, all’esame ed all’approvazione del Consiglio obbligatoriamente entro 90 giorni dall’insediamento del medesimo;
b) la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione, da approvare contestualmente al medesimo, in cui sono indicati gli obiettivi da realizzare nel corso dell’esercizio in attuazione delle linee programmatiche di mandato;
c)i Piani Esecutivi di Gestione che la Giunta approva sulla base del bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio, in cui sono indicati, per ogni settore di attività o servizio autonomo, le azioni e le attività da realizzare nel corso dell’esercizio in attuazione degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio, le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dei singoli responsabili per la loro attuazione, gli indicatori quantitativi e qualitativi dell’attività svolta da assumere come riferimento per il controllo di gestione;
d)la relazione finale di gestione in cui i responsabili di settore o di servizio autonomo, sulla base anche dei dati desumibili dal controllo di gestione, illustrano alla Giunta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi ed alle risorse assegnate;
e) la relazione di accompagnamento del conto consuntivo, da approvare contestualmente al medesimo, che la Giunta predispone sulla base delle relazioni finali dei singoli responsabili di settore o di servizio autonomo;
f) la relazione finale di mandato che la Giunta sottopone all’approvazione del Consiglio nell’ultima seduta prima della scadenza del mandato amministrativo.
3. Al fine di rendere possibile la partecipazione attiva del Consiglio, alle attività di competenza consiliare previste dal presente articolo, i documenti di cui alle lettere a), b) e) ed f) del precedente comma, devono essere trasmessi, entro il termine stabilito dal regolamento, alle commissioni consiliari permanenti. Queste, nell’ambito delle rispettive competenze, possono avanzare alla Giunta proposte di modifica e di integrazione.
4. I singoli consiglieri possono altresì proporre emendamenti agli atti di cui al presente articolo sottoposti all’approvazione del Consiglio, secondo le procedure di cui all’art.39, comma 7, dello Statuto.

ART. 63 BIS – LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. La programmazione finanziaria del Comune è correlata alle risorse che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
2. Contestualmente al bilancio annuale e pluriennale, il Consiglio approva altresì il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici che si prevede di realizzare nell’anno e nel triennio.
3. I documenti contabili di cui ai commi precedenti sono redatti dalla Giunta, sentita la conferenza dei dirigenti, e sono sottoposti a preventiva consultazione degli organi di partecipazione. Sono approvati dal Consiglio, entro i termini di legge, in seduta pubblica a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai presenti, con esclusione dal computo delle astensioni.

ART. 63 TER – CONTROLLO FINANZIARIO ED ECONOMICO DI GESTIONE

1. Il regolamento di contabilità individua le procedure dirette a verificare lo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse utilizzate e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità, l’efficienza ed il livello di economicità dell’organizzazione dell’ente, mediante le quali si attua il controllo di gestione.
2. Il controllo finanziario ed economico di gestione costituisce prioritariamente un supporto dell’attività dei dirigenti, quale mezzo per orientarne le scelte gestionali e per permettere loro di verificare l’efficacia delle azioni intraprese.
3. Sulla base dei dati desumibili dal controllo interno di gestione vengono inoltre redatti gli atti di rendicontazione mediante i quali gli organi istituzionali attuano il controllo strategico dell’azione amministrativa.
Capo 1 bis – La gestione economica e finanziaria

ART. 64 – L’AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Sulla base dell’autonomia finanziaria riconosciutagli dalla legge, e al fine di conseguire il pareggio del bilancio, il Comune determina l’entità delle entrate tributarie di propria competenza ed i criteri per la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi comunali, avendo riguardo alla effettiva capacità contributiva dei cittadini.
2. Qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
3. La Giunta attiva tutte le procedure previste da norme ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento delle opere di investimento del Comune. Allo stesso scopo sono destinate le risorse acquisite mediante alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità.
4. Per il finanziamento di tali opere può essere fatto ricorso al credito ordinario quando non siano sufficienti le risorse di cui al comma precedente.
Art. 65 (abrogato)

ART. 66 – LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

1. La Giunta sovrintende all’attività di gestione e conservazione del patrimonio comunale, tramite l’ufficio a ciò preposto che è responsabile anche della tenuta della relativa contabilità prevista dalla legge e dal regolamento.
2. I beni patrimoniali del Comune devono essere utilizzati per soddisfare bisogni di pubblica utilità.
3. Il regolamento indica le modalità da seguire per l’alienazione dei beni che non rispondono più ad esigenze di pubblica utilità al fine di conseguire il miglior risultato economico per il Comune.

ART. 67 – I REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con le modalità previste ai commi 1 e 2 dell’art. 234 del T.U., il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. I revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che per inadempienza al loro incarico, sulla quale si esprime il Consiglio a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta il Consiglio provvede alle necessarie sostituzioni.
3. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell’Ente; collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
6 Il Collegio dei Revisori è tenuto a verificare l’avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell’Ente.
7. Per l’espletamento del proprio mandato il Collegio dei Revisori ha diritto a richiedere dati, informazioni, documentazione e, quant’altro ritenuto necessario, ai responsabili degli uffici i quali sono obbligatoriamente tenuti ad adempiere a quanto richiesto. In caso di mancato o incompleto adempimento il Presidente del Collegio ne dà comunicazione al Sindaco per i provvedimenti conseguenti.
8. Il Collegio dei revisori assiste, previa richiesta del Presidente, alle sedute del Consiglio ed ivi può prendere la parola su invito del Presidente stesso.


Capo 2 – Appalti e contratti

ART. 68 – GLI APPALTI E I CONTRATTI

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti connessi alla propria attività istituzionale, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipula dei contratti è preceduta da determinazione adottata dal Responsabile del Procedimento di spesa contenente:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ed i motivi che ne stanno alla base;
d) abrogata.