Orari dei servizi comunali nei mesi di luglio e agosto

Si informano gli utenti che, con decreto del Sindaco n. 21 del 28/06/2024, nel periodo 8 luglio – 31 agosto 2024 tutti gli uffici comunali rimangono chiusi il sabato ed osservano principalmente una sola […]

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TITOLO III – Le attribuzioni degli Organi

Capo 1 – Gli Organi di Governo

ART. 25 – ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

1. Sono organi di governo del Comune il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.
2. Spettano agli organi di governo le funzioni di rappresentanza e di tutela della comunità, nonché di indirizzo e di controllo dell’azione degli organi burocratici, che hanno compiti di gestione.
3. Gli organi di governo e gli organi burocratici, nelle loro rispettive competenze attribuite dallo statuto e dal regolamento, hanno il compito generale di portare a realizzazione i principi stabiliti dal presente Statuto, assumendo come obiettivo fondamentale la cura degli interessi dell’intera comunità.

ART. 26 – IL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta la comunità, è titolare delle funzioni di governo assegnategli dalla legge e dallo Statuto ed è responsabile dell’Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni di legge, ed è membro del Consiglio stesso.
3. Nella seduta di insediamento il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”.
4. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell’attuazione dello Statuto, dell’osservanza dei regolamenti.
5. E’ ufficiale del governo nei casi previsti dalla legge.

ART. 27 – ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco, è l’organo responsabile dell’Amministrazione Comunale, rappresenta l’ente, nomina, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
2. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo i criteri stabiliti dall’art. 59 del presente Statuto.
5. Spetta al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il compito di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e dei pubblici servizi, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
6. Promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma, in attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale.
7. Il Sindaco, quale Autorità Locale, esercita le altre funzioni attribuitegli da specifiche disposizioni di legge ed, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti.
Ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. i) del T.U. le attribuzioni del Sindaco quale Autorità Locale possono essere dallo stesso delegate ai dirigenti.
8. All’espletamento delle competenze attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, il Sindaco provvede mediante l’adozione di atti amministrativi denominati decreti del Sindaco che vengono annotati in ordine cronologico in apposito registro tenuto dal segretario comunale.
9. abrogato.

ART. 27 BIS – RAPPRESENTANZA LEGALE E PROCESSUALE

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi legalmente lo sostituisce.
2. La legittimazione processuale del Comune è attribuita al Dirigente nelle materie di sua competenza. Al Dirigente spetta, pertanto, decidere, con propria determinazione, se avviare o no una lite, se resistere formalmente ad altra lite promossa da terzi, se comporla in via transattiva, se rinunziarvi, assumendo contestualmente i connessi impegni di spesa.
3. Il Dirigente conferisce l’incarico tecnico-processuale al difensore, secondo le norme stabilite nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. La decisione in ordine alla costituzione in giudizio e proposizione di liti comunque concernenti atti di competenza degli organi di governo nonché in ogni ipotesi in cui venga in questione il prestigio e il buon nome dell’Ente e dei relativi organi spetta al Sindaco, il quale ha, in tali procedimenti, la rappresentanza in giudizio dell’Ente e provvede al conferimento dell’incarico tecnico processuale al difensore.
5. Spetta al dirigente competente la sottoscrizione di dichiarazioni ed atti aventi natura gestionale, anche laddove sia prevista per disposizione normativa la firma parte del legale rappresentante dell’ente.
6. Le prerogative spettanti al socio nelle assemblee delle società cui il Comune partecipa sono esercitate dal Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’Ente, che può delegarle nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto ad un assessore o a un dirigente.

ART. 28 – ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:
a) alla tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione ed agli adempimenti previsti dalle leggi elettorali, di leva militare e di statistica;
b) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico informandone il prefetto.
2. Adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Per l’esecuzione di tali provvedimenti
può richiedere al Prefetto l’assistenza della forza pubblica.
3. Qualora le ordinanze adottate ai sensi del comma precedente siano rivolte a persone determinate e queste non ottemperino all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’eventuale azione penale.
4. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
5. Spettano altresì al Sindaco le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all’art.36 del regolamento di esecuzione della Legge n. 996/70, approvato con D.P.R. n.66/81. 6. Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

ART. 29 – DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione dei nuovi organi. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio Comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 30 – INCOMPATIBILITÀ DEL SINDACO

1. Il Sindaco non può ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
3. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART. 31 – IL VICESINDACO

1. Il Sindaco attribuisce ad un assessore funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di sospensione dall’esercizio della funzione.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco, sino alle nuove elezioni.
3. In mancanza del Vice Sindaco o in caso di sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito all’Assessore più anziano di età.

ART. 32 – IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale esprime e rappresenta gli interessi dell’intera comunità.
2. Il Consiglio svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e gli indirizzi generali di governo dallo stesso approvati.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio sono esercitate sulle attività del Comune nelle forme previste dal presente Statuto.

ART. 33 – LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed esercita le proprie attribuzioni limitatamente alla adozione dei seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell’Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, del T.U., i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) abrogata;
d) le convenzioni con altri comuni e quelle tra il Comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
f) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
parole annullate con decisione CO.RE.CO. n. 133 del 10.01.2001
g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l’emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario comunale o di altri funzionari;
n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
o) la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni nel caso che la legge preveda espressamente che tale compito sia riservato al Consiglio;
2. Il Consiglio può infine adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere la sensibilità e gli orientamenti in esso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, etico, sociale, economico, culturale ed interpretare così, con tali atti, la partecipazione della comunità a eventi di carattere nazionale e internazionale.

ART. 34 – NORME GENERALI E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all’atto di proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata da parte del Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
4. Il Consiglio, validamente costituito con l’intervento della metà dei Consiglieri assegnati, delibera, ad eccezione di quando lo Statuto o la legge prevedano maggioranze speciali, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, con esclusione dal computo delle astensioni.
5. Le votazioni si svolgono di norma con voto palese, salvo le eccezioni espressamente previste dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti. Il Consiglio Comunale, nelle ipotesi in cui non sia previsto il voto limitato, potrà, previa decisione assunta all’unanimità, procedere alla votazione in forma palese.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti da leggi o dal regolamento, concernenti la salvaguardia del diritto alla riservatezza della persona, dei gruppi e delle imprese.
7. Il presidente dell’assemblea, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo ed anche su richiesta di questi, può autorizzare la partecipazione senza diritto di voto di persone estranee al Consiglio ovvero, nel caso siano in discussione argomenti di particolare rilevanza politica e sociale e negli altri casi previsti dallo Statuto e dal regolamento, può convocare il Consiglio in seduta aperta, concedendo diritto di parola ai partecipanti.
8. Il Consiglio può essere convocato e riunirsi in sede diversa dalla residenza municipale.
9. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale che esercita nei modi indicati dal regolamento sul funzionamento del medesimo utilizzando le risorse previste in apposito capitolo del bilancio e la struttura all’uopo indicata dal regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

ART. 35 – INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine di giorni dieci dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro i successivi dieci giorni. Entrambi i predetti termini hanno carattere di perentorietà.
2. Nel corso della seduta di insediamento, il Consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto procede ai seguenti adempimenti:
a) convalida degli eletti;
b) eventuale surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica a seguito della nomina ad assessore;
c) elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio Comunale, a norma dell’art. 37 del presente Statuto;
d) comunicazione da parte del Sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice sindaco e di assessore;
e) presentazione da parte del Sindaco degli impegni programmatici di mandato desunti dal programma elettorale sulla cui base è stato eletto;
f) discussione da parte del Consiglio degli impegni programmatici di mandato presentati dal Sindaco;
g) approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
h) costituzione delle commissioni consiliari permanenti;
i) elezione della commissione elettorale comunale.
3. La seduta di insediamento è presieduta dal consigliere anziano fino all’elezione del presidente di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo.
4. Tra i consiglieri presenti e’ consigliere anziano colui che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
5. Gli atti deliberati dal Consiglio in esecuzione degli adempimenti previsti al comma 2 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

ART. 36 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal presidente cui compete la determinazione della data dell’adunanza, sentiti il Sindaco e i capigruppo.
2. L’avviso di convocazione comprendente l’ordine del giorno, è pubblicato all’albo pretorio e recapitato al domicilio di ogni consigliere entro il quinto giorno antecedente quello dell’adunanza. In caso di particolare urgenza tale termine è ridotto a ventiquattro ore, mentre di fronte al verificarsi di eventi di eccezionale rilevanza e importanza il presidente, previo accordo con i capigruppo può disporre la immediata convocazione del Consiglio, dandone comunicazione telefonica ai consiglieri.
3. Quando tra gli argomenti inseriti all’ordine del giorno è compresa l’approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo, l’avviso di convocazione deve comunque essere notificato entro l’ottavo giorno antecedente quello dell’adunanza.
4. La documentazione concernente gli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio deve essere disponibile, per la consultazione dei consiglieri, entro il giorno successivo a quello previsto per il recapito dell’avviso di convocazione. Qualora per particolari necessità ciò non fosse possibile il presidente deve darne motivata comunicazione ai capigruppo.
5. L’inserimento, successivamente all’invio degli avvisi di convocazione, di argomenti aggiuntivi all’ordine del giorno del Consiglio può avvenire previo consenso dei capigruppo.

ART. 37 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. In caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, le relative funzioni sono svolte dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all’art. 35, comma 4, del presente Statuto.
2. Il presidente ed il vice presidente sono eletti tra i consiglieri, con esclusione del Sindaco, a scrutinio segreto e in un’unica votazione in occasione della seduta di insediamento del Consiglio.
3. Viene eletto presidente il consigliere che ottiene la maggioranza dei voti espressi. Viene eletto vice presidente il consigliere che, nella medesima votazione, segue come voti ricevuti colui che risulta eletto alla carica di presidente.
4. Su proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, il presidente ed il vice presidente possono essere revocati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. La decadenza dalla carica del presidente comporta la decadenza anche del vice presidente e viceversa. Alla loro sostituzione si provvede, con le modalità di cui al comma 2, nella stessa seduta consiliare in cui si verifica l’evento.
6. Fatte salve le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, il presidente:
a) è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste;
b) stabilisce l’ordine del giorno del Consiglio, tenuto conto delle richieste e proposte del Sindaco e della Giunta, dei consiglieri, delle commissioni consiliari;
c) dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un suo corretto ed efficace funzionamento;
d) cura la costituzione delle commissioni consiliari e sovrintende al loro funzionamento;
e) tutela le prerogative dei consiglieri ed assicura l’esercizio dei loro diritti;
f) cura i rapporti del Consiglio con il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

ART. 38 – I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non abbiano preso parte alla votazione o abbiano espresso voto contrario.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni da esso dipendenti, tutte le notizie, atti e informazioni utili all’espletamento del loro mandato; essi hanno altresì diritto ad ottenere piena documentazione su ogni questione inserita nell’ordine del giorno del Consiglio.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
4. abrogato.
5. Qualora un consigliere comunale venga nominato assessore, esso cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
6. Nel caso di sospensione, adottata ai sensi di legge, di un consigliere comunale dalla carica, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione del medesimo affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione del consigliere decaduto.
7. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenza presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
8. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
A tal fine i Consiglieri sono tenuti a comunicare, prima di ogni seduta, la propria impossibilità a partecipare ai lavori del Consiglio per motivi personali, di salute o per ragioni afferenti alla propria carica.
9. Il Presidente, accertate le tre assenze, non tempestivamente giustificate secondo le modalità indicate al precedente comma, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge n. 241/90, a comunicare al consigliere interessato l’avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta.
10. Scaduto questo termine, il Presidente, esaminate le ragioni giustificative addotte, decide l’archiviazione del procedimento oppure sottopone la questione all’esame del Consiglio Comunale, previa trasmissione dell’intera documentazione ai capigruppo consiliari. Il Consiglio si esprime sulla questione nella prima seduta utile mediante votazione a scrutinio segreto.
11. Per il computo dei quorum previsti dal T.U. e dal presente Statuto, si fa riferimento, ove non diversamente previsto, al numero dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

ART. 39 – POTERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l’attività del Comune o che interessano la vita politica, sociale, economica e culturale della comunità.
2. L’interrogazione consiste nella richiesta, di norma in forma scritta, rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la verità o la sussistenza di un fatto determinato o per conoscere se sia stata presa o si stia per prendere alcuna risoluzione in ordine ad un determinato affare.
3. Salvo motivi di particolare urgenza, l’interrogazione deve essere presentata nel corso di una seduta del Consiglio e vi viene risposto per scritto in occasione della seduta successiva, salvo che l’interrogante non richieda motivatamente che questo avvenga in un termine più breve. L’interrogante ha diritto di esprimersi sulla risposta ricevuta, dichiarandosi soddisfatto o insoddisfatto.
4. Il Presidente in occasione di una seduta consiliare, d’intesa con i capigruppo, può prevedere la possibilità per i consiglieri di porre al Sindaco interrogazioni verbali a cui lo stesso risponde immediatamente.
5. L’interpellanza consiste nella richiesta scritta al Sindaco circa i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati o stanno per essere adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari. Deve essere presentata per scritto in occasione di una seduta del
Consiglio e vi viene risposto nella seduta successiva. Dopo la risposta del Sindaco possono intervenire sull’argomento tutti i consiglieri e l’interpellante può richiedere, trasformando l’interpellanza in mozione, che sulla stessa si esprima il Consiglio.
6. La mozione consiste in una proposta di risoluzione da sottoporre all’approvazione del Consiglio. Può essere presentata su un argomento già iscritto all’ordine del giorno del Consiglio ed in questo caso viene messa immediatamente in votazione. Qualora riguardi un argomento non all’ordine del giorno, viene messa in discussione e in votazione in occasione della seduta successiva.
7. I consiglieri possono avanzare proposte di emendamento su tutti gli atti sottoposti all’approvazione del Consiglio. Sulle proposte di emendamento ad atti aventi contenuto non meramente politico, viene espresso, prima della loro votazione, parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio competente per materia; per quelle presentate nel corso di una seduta consiliare, in caso di assenza del responsabile del servizio, il parere viene espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze.
8. Le proposte di emendamento vengono messe in votazione singolarmente prima dell’atto a cui si riferiscono. Per la loro approvazione è necessaria la stessa maggioranza richiesta per l’atto a cui si riferiscono.

ART. 40 – I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I consiglieri comunali comunicano per scritto al segretario comunale il gruppo consiliare cui intendono appartenere nonché il rispettivo capogruppo.
2. Ad ogni capogruppo, o suo delegato, vengono effettuate le comunicazioni previste dalla legge delle deliberazioni adottate dalla Giunta ai fini del controllo preventivo di legittimità.
3. Ogni capogruppo ha facoltà di proporre al Presidente dell’assemblea argomenti da inserire nell’ordine del giorno del Consiglio.
4. La conferenza dei capigruppo ha funzioni consultive del Presidente dell’assemblea nello svolgimento del suo mandato. Concorre alla programmazione delle riunioni consiliari e ad assicurarne il regolare svolgimento.
5. Alla conferenza dei capigruppo può essere invitato, anche dietro sua richiesta, il Sindaco.

ART. 41 – REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il regolamento disciplina in dettaglio tutto quanto attiene l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
2. Esso è approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 42 – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. In occasione della seduta di insediamento, il Consiglio costituisce al proprio interno le seguenti commissioni consiliari permanenti:
-affari interni ed istituzionali
-attività economiche
-politiche sociali
-attività culturali ed educative
-ambiente e territorio
-finanze, bilancio e programmazione
2. La loro composizione è determinata, salvo quanto previsto al comma successivo, con rispetto della rappresentanza proporzionale dei singoli gruppi consiliari, assicurando la presenza di almeno un rappresentate per ciascun gruppo.
3. Con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il Consiglio può decidere che la rappresentanza proporzionale di cui al comma precedente, venga determinata in riferimento ai collegamenti tra le diverse liste definiti per l’elezione del Sindaco.
4. Il consigliere membro di una commissione, in caso di impedimento, può delegare a partecipare in propria vece alle sedute della stessa un altro consigliere comunale oppure uno dei candidati non eletti nella sua medesima lista.
5. Alle sedute delle commissioni consiliari permanenti possono partecipare, su loro richiesta o su invito dei rispettivi presidenti, il Sindaco e i componenti la Giunta.
6. Le commissioni consiliari permanenti svolgono compiti di supporto all’attività del Consiglio e all’esercizio delle prerogative dei consiglieri. In particolare:
a) esaminano gli argomenti da sottoporre a deliberazione consiliare con particolare riferimento agli atti di programmazione annuale e pluriennale, fornendo ai consiglieri una sede per l’informazione, la documentazione e l’approfondimento sui medesimi;
b)nell’ambito della funzione consiliare di indirizzo, possono assumere iniziative propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta;
c) possono richiedere l’iscrizione di argomenti all’ordine del giorno del Consiglio;
d)qualora ne ravvisino la necessità, possono procedere ad audizioni o consultazioni di dirigenti o responsabili di uffici comunali, di rappresentanti di enti organismi o associazioni, di cittadini.
7. Alle commissioni consiliari permanenti non sono affidati poteri deliberativi.
8. Ciascuna commissione elegge al proprio interno un presidente e un vice presidente con le stesse modalità previste per il presidente e il vice presidente del Consiglio Comunale.
9. Le sedute delle Commissioni sono, di norma, pubbliche secondo le modalità previste per le adunanze del Consiglio Comunale.

ART. 42 BIS – COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI CONTROLLO E GARANZIA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. In occasione della seduta di insediamento, il Consiglio costituisce altresì al proprio interno la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia sui servizi pubblici locali di cui all’art. 112 del T.U., con compiti di conoscenza, approfondimento e verifica sull’efficacia, efficienza e funzionalità delle attività gestite nelle forme di cui agli artt. 72, 74 e 75 del presente Statuto.
2. La commissione esplica la propria attività nell’ambito dei compiti assegnati, su tali materie, alla competenza del Consiglio Comunale o dei singoli consiglieri, dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, da atti convenzionali o similari.
3. Nell’esercizio delle prerogative delle altre commissioni consiliari permanenti, di cui all’art. 42, comma 6, del presente Statuto, la commissione in particolare:
a) esamina gli atti da sottoporre, su questa materia, alla successiva trattazione del
Consiglio ed ha il potere di richiedere al soggetto che ne ha curato la predisposizione, la
documentazione integrativa o le ulteriori spiegazioni che ritiene necessarie ai fini di un
migliore approfondimento delle materie trattate;
b)può richiedere ai gestori dei servizi pubblici locali notizie, informazioni e
documentazione sul funzionamento dei medesimi;
c) può chiedere l’iscrizione di argomenti all’ordine del giorno del Consiglio, predisporre
documenti da sottoporre all’esame del Consiglio stesso, nonché svolgere funzioni
propositive nei confronti del medesimo;
d)qualora ne ravvisi la necessità, può procedere ad audizioni o consultazioni di
rappresentanti dei soggetti gestori di servizi pubblici locali.
4. Il Sindaco e i componenti della Giunta possono partecipare alle sedute della commissione su loro richiesta o su invito del suo presidente.
5. Nella seduta di insediamento, la commissione, a maggioranza dei suoi componenti, elegge al proprio interno il suo presidente tra i rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza.
6. Con separata votazione, la commissione elegge altresì, al proprio interno, un vice presidente.
7. Le sedute della commissione sono, di norma, pubbliche secondo le modalità previste per le adunanze del Consiglio Comunale.
8. In sede di prima applicazione, la commissione di cui al presente articolo sarà costituita entro 60 gg. dall’entrata in vigore della norma statutaria.

ART. 43 – COMMISSIONI REFERENTI

1. Ove ne ravvisi la necessità per un migliore espletamento dei propri compiti, il Consiglio può istituire commissioni referenti al fine di acquisire e produrre studi, esperire indagini conoscitive o sottoporre ad esame preliminare argomenti ritenuti di particolare interesse o complessità e perciò meritevoli di approfondimento, di ricerca, di studio.
2. All’inizio di ogni mandato amministrativo deve comunque essere istituita la commissione referente pari opportunità.
3. La deliberazione istitutiva di ciascuna commissione definisce la durata della stessa, che non può tuttavia eccedere il mandato amministrativo in corso, l’oggetto della sua attività, la sua composizione, nonché la possibilità che ne facciano parte anche membri esterni al Consiglio.
4. Al fine dell’espletamento del proprio compito, le commissioni di cui al presente articolo possono avvalersi delle possibilità di audizioni o consultazioni di cui al comma 6, lettera d), dell’art. 42 del presente Statuto.

ART. 44 – COMMISSIONI CONSILIARI D’INDAGINE

1. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su proposta del presidente, del Sindaco o di almeno un quarto dei consiglieri, il Consiglio può istituire al proprio interno commissioni consiliari di indagine incaricate di effettuare accertamenti su
fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti gli organi istituzionali e dai responsabili di uffici e servizi, relativamente allo svolgimento dei propri compiti di ufficio.
2. La composizione di una commissione di indagine è determinata secondo le modalità di cui ai commi 2 o 3 dell’art. 42 del presente Statuto.
3. Nel provvedimento istitutivo viene precisato l’ambito dell’inchiesta, i tempi per concluderla e per riferire al Consiglio, nonché i poteri di cui dispone la commissione per l’espletamento dell’incarico.
4. Nella seduta di insediamento, la commissione, a maggioranza dei suoi componenti, elegge al proprio interno il suo presidente tra i rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza.
5. Con separata votazione, la commissione elegge altresì, al proprio interno, un vice presidente.

ART. 45 – COMMISSIONI TECNICHE

1. All’inizio del mandato o nel corso del medesimo vengono costituite, da parte degli organi istituzionali preposti, le commissioni tecniche previste da norme legislative o dell’ordinamento comunale.
2. Possono far parte delle commissioni tecniche componenti della Giunta e del Consiglio, tecnici, professionisti, esperti e rappresentanti di organi esterni all’Amministrazione.
3. La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni tecniche si uniformano alle disposizioni dettate dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che ne prevedono l’istituzione.

ART. 46 – MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. L’approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale, la decadenza del Sindaco e della Giunta e viene nominato un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 47 – LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non inferiore a 4 e non superiore a 7, stabilito dal Sindaco al momento della loro nomina.

ART. 48 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina con proprio atto i componenti della Giunta, tra cui il vice sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta di insediamento.
2. La composizione della Giunta deve essere tale da assicurare la presenza di entrambi i sessi.
3. Il Sindaco nomina gli assessori, anche al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
4. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. L’assunzione della medesima comporta la cessazione dalla carica di consigliere eventualmente ricoperta. La surrogazione è effettuata dal Consiglio nel corso della prima seduta successiva all’accettazione della nomina.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5bis Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al protocollo ed hanno efficacia dalla data di presentazione. La decadenza dalla carica di assessore avviene a seguito dell’accertamento del venir meno dei requisiti di cui al presente articolo. La decadenza è pronunciata dal Sindaco.
6. Alla sostituzione degli assessori revocati, dimissionari o cessati dalla carica per altra causa, provvede il Sindaco con proprio atto, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
7. La carica di assessore è incompatibile con l’assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso enti, aziende, consorzi o società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune. Tale incompatibilità non si applica agli assessori eventualmente delegati dal Sindaco in qualità di titolare di diritto della rappresentanza del Comune.
8. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
9. La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

ART. 49 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Essa opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Il Sindaco svolge il ruolo di direzione e coordinamento dell’attività della Giunta al fine di assicurare l’unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.
3. Nei confronti del Consiglio, la Giunta svolge attività propositiva e di impulso, predisponendo proposte da sottoporre all’approvazione del medesimo.
4. Collabora con il Sindaco nell’elaborazione delle proposte concernenti la definizione, l’adeguamento e la verifica delle linee programmatiche di governo da sottoporre al Consiglio ai sensi dell’art. 63 del presente Statuto.
5. Compie gli atti rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco.
In particolare la Giunta, nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e controllo dell’attività di gestione:
a) definisce, con atti di indirizzo ed il piano esecutivo di gestione, gli obiettivi da perseguire e le azioni ed attività da realizzare, in attuazione dei programmi approvati dal Consiglio, individuando le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dei singoli responsabili di settore e di servizio autonomo;
b) adotta il piano triennale delle assunzioni;
c) adotta il regolamento dell’ordinamento uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
d) definisce criteri generali per l’erogazione di contributi, sussidi e benefici economici;
e) definisce i criteri e i contenuti generali delle attività concernenti costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali, fatte salve le competenze del Consiglio e nell’ambito dell’attuazione dei relativi atti di indirizzo, nonché i criteri generali per l’utilizzo dei beni patrimoniali e demaniali del Comune;
f) adotta il piano triennale degli investimenti ed approva i progetti preliminari e definitivi delle opere pubbliche, fatta salva la competenza del Consiglio nell’ipotesi di varianti allo strumento urbanistico generale;
g) adotta provvedimenti in materia di aliquote dei tributi e di tariffe per la fruizione di beni e servizi, nel rispetto della disciplina generale stabilita dal Consiglio;
h) definisce i criteri generali e gli strumenti per la valutazione ed il controllo circa il conseguimento degli obiettivi nella gestione degli uffici e dei servizi, nonché sull’operato della struttura comunale.
6. La Giunta può altresì adottare, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro sessanta giorni a pena di decadenza.
7. La Giunta è tenuta a riferire annualmente al Consiglio, in occasione dell’approvazione del conto consuntivo, sulla propria attività, sui risultati conseguiti in riferimento agli atti di programmazione annuale approvati dal Consiglio stesso, sullo stato di realizzazione del programma generale dell’Amministrazione.

ART. 50 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L’attività della Giunta è collegiale.
2. Essa è convocata e presieduta dal Sindaco e, in caso di sua assenza, dal vice sindaco. In caso di assenza anche di quest’ultimo le predette funzioni sono svolte dall’assessore più anziano di età.
3. La Giunta delibera con l’intervento della metà dei propri componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle sedute della stessa possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, funzionari comunali per illustrare provvedimenti rientranti nell’ambito delle rispettive competenze.
5. La Giunta entra immediatamente in carica dopo la nomina da parte del Sindaco.

ART. 51 – GLI ASSESSORI

1. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità delle sedute e delle deliberazioni.
2. Ferme restando le competenze collegiali della Giunta, il Sindaco può attribuire agli assessori, dandone comunicazione al Consiglio, la sovrintendenza su materie omogenee e sul funzionamento di servizi e uffici di un determinato settore di attività; nell’ambito di tali attribuzioni gli assessori possono emanare direttive nei confronti dei dirigenti.
3. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni; non può essere oggetto di delega da parte del Sindaco la propria competenza generale di capo e responsabile dell’Amministrazione né l’adozione dei provvedimenti di nomina di sua competenza.
4. abrogato.

ART. 51 BIS – DIVIETO GENERALE DI INCARICHI – OBBLIGHI DI ASTENSIONE

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è fatto divieto di effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.*
2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.
3. Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dall’adozione di atti e dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini fino al quarto grado, richiedendo che ne sia fatta menzione nel verbale delle sedute degli organi collegiali. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
4. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
comma annullato con decisione CO.RE.CO. n. 133 del 10.01.2001
5. Il Segretario Comunale non partecipa alla seduta quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.


Capo 2 – Ordinamento degli uffici e del personale

ART. 52 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L’ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale è definito dalla Giunta con apposite norme regolamentari, in applicazione delle disposizioni legislative recanti norme in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in conformità al presente Statuto e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale. Esso è costituito secondo uno schema organizzativo e gestionale flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi e agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e ai piani di programmazione della gestione e agli obiettivi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, definisce l’articolazione delle strutture di massima dimensione dell’Ente, individua le attribuzioni e le linee funzionali dei dirigenti preposti a ciascuna di esse, i loro reciproci rapporti e quelli con il direttore generale e gli organi politici. Disciplina altresì, adeguandosi ai principi stabiliti dalla legge, le modalità di assunzione, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali e selettive, interne ed esterne.
2. Nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa il Comune determina e aggiorna periodicamente, con appositi atti, la propria dotazione organica complessiva, adattandone la consistenza qualitativa e quantitativa alle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti, nonché degli obiettivi da conseguire, nei limiti delle proprie capacità di bilancio e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge. Le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti all’attività gestionale con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi previsti dall’ordinamento comunale.
3. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità ed assumono quali obiettivi l’efficienza, l’efficacia e la tempestività dell’azione amministrativa per conseguire più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera al servizio dei cittadini, ha come fine il perseguimento delle volontà espresse dagli organi istituzionali dell’ente e a questi risponde del proprio operato. Nell’attuazione di tali criteri e principi è impegnato ad assicurare l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, a promuovere e disporre la massima semplificazione e trasparenza dei procedimenti e l’impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
4. L’organizzazione del lavoro del personale comunale persegue il costante miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, della tempestività e della semplificazione degli interventi, del contenimento dei costi, dell’estensione dell’area e dell’ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini dei servizi e delle prestazione stesse. L’Amministrazione assicura l’accrescimento della professionalità e della flessibilità delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale. Garantisce altresì condizioni di lavoro idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica.
5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, assicurando la partecipazione dei sindacati che li rappresentano alla contrattazione decentrata integrativa e alle altre forme di partecipazione sindacale previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Nella gestione del personale il Comune persegue l’obiettivo della piena affermazione del diritto alla parità e alle pari opportunità tra uomini e donne.

ART. 53 – PERSONALE COMUNALE

1. Gli istituti di carattere normativo ed economico, l’ordinamento professionale e il rapporto di lavoro del personale dipendente del Comune sono disciplinati dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi nazionali e integrativi decentrati. La legge stabilisce le relazioni fra le fonti normative regolative del rapporto.
2. Nel rispetto delle norme e dei limiti disposti dalla vigente legislazione, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la possibilità di autorizzare lo svolgimento da parte dei dipendenti comunali – a tempo pieno o parziale – di attività lavorative non comprese nei compiti e nei doveri d’ufficio, purché compatibili e non in contrasto con gli interessi del Comune. Stabilisce altresì la procedura per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e le sanzioni applicabili nel caso di svolgimento di attività non consentite o non autorizzate.
3. La responsabilità del dipendente comunale è determinata dall’ambito dell’autonomia decisionale inerente alle funzioni attribuite. E’ individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun dipendente ed a tutte le azioni ed i comportamenti dallo stesso tenuti nell’esercizio di pubbliche funzioni.

ART. 54 – SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE GENERALE

1. Il Segretario Generale svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che potranno essergli assegnati dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che ne precisa altresì le competenze nell’ambito delle funzioni previste dalla legge. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta.
3. I compiti propri del Direttore Generale possono essere assegnati dal Sindaco, con proprio atto, al Segretario Generale.
4. Ove il Sindaco non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 3, i rapporti tra Direttore Generale e Segretario Generale sono disciplinati dal Sindaco stesso all’atto della nomina del primo, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell’uno dall’altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.
5. Il Sindaco può assegnare, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla particolarità dell’attività o per altri motivi organizzativi, la gestione di uno o più servizi alla responsabilità del Direttore Generale, ovvero, in mancanza di questi, al Segretario Generale.

ART. 55 – IL VICESEGRETARIO

1. Il regolamento può prevedere, definendone i compiti, la figura del Vicesegretario comunale.

ART. 56 – FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI

1. Nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, e nella definizione dei ruoli e delle competenze, il Comune si uniforma al principio per cui agli organi politici spettano i poteri di indirizzo e controllo mentre la gestione è attribuita ai dirigenti.
2. A questi ultimi spettano la direzione delle strutture di massima dimensione dell’Ente e tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale.
3. E’ rimessa ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’ ente.
Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente della correttezza dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. Nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo da quelle di attuazione e gestione, il regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può individuare le categorie di atti che non sono demandati alla esclusiva competenza dei dirigenti.
5. La valutazione delle prestazioni dei dirigenti e dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate, viene effettuata annualmente secondo i principi contenuti nell’articolo 5, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 286 del 1999, con le modalità previste dall’articolo 147 del T.U.E.L., sulla base dei criteri definiti dalla Giunta in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Il regolamento stabilisce i limiti, le condizioni e le modalità d’esercizio da parte dei dirigenti del potere di delega di funzioni gestionali, di norma ai titolari di posizioni organizzative, nonché i termini per l’esercizio di funzioni vicarie di responsabilità dirigenziale da parte di altro personale, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa.

ART. 57 – INCARICHI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione dell’Ente vengono conferiti a tempo determinato dal Sindaco, con proprio decreto, nel limite dei posti di qualifica dirigenziale previsti nella dotazione organica complessiva determinata dalla Giunta, a soggetti in possesso di comprovata competenza professionale, adeguata alle funzioni da svolgere, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, assunti:
a) con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato ai sensi dell’art. 51, comma 5, della legge 142/90, inquadrati nella qualifica unica dirigenziale;
b) con contratto di lavoro a tempo indeterminato in base alle vigenti disposizioni per l’accesso alla qualifica unica dirigenziale.
2. Gli incarichi dirigenziali sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce:
a) le modalità e i termini per il conferimento e la revoca, da parte del Sindaco, degli incarichi di funzione dirigenziale;
b)i criteri, le procedure e i requisiti richiesti per l’assunzione dei soggetti di cui al precedente punto 1;
c) le modalità di finanziamento e i parametri per la determinazione del trattamento economico di posizione e di risultato, nonché i fattori di valutazione del ruolo e dell’attività;
d)le condizioni da applicare al rapporto di lavoro del personale già dipendente dell’Ente con il quale venga sottoscritto, presso la propria o altra Amministrazione, contratto a tempo determinato di qualifica dirigenziale. La Giunta, con proprio atto organizzativo, può fissare il numero massimo degli incarichi dirigenziali a contratto conferibili a detto parole annullate con decisione CO.RE.CO. n. 133 del 10.01.2001
personale nell’ambito dei posti di tale qualifica previsti dall’assetto organizzativo e dotazionale del Comune, nonché presso altre amministrazioni pubbliche;
4. Il regolamento disciplina altresì l’assunzione mediante contratto a tempo determinato dei soggetti altamente specializzati per la copertura di posizioni inserite nella dotazione organica complessiva, nonché la costituzione di rapporti di lavoro a termine per i dirigenti e le alte specializzazioni al di fuori della stessa e indica i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico, applicando i principi di cui al presente articolo;
5. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e quelli di alta specializzazione non possono avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in carica. La revoca dell’incarico dirigenziale o la cessazione dalla carica del Sindaco che lo ha conferito, comportano la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato. Il Sindaco nuovo eletto può procedere al rinnovo degli incarichi dirigenziali conferiti al personale assunto con le modalità di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, per il tempo strettamente necessario a provvedere all’autonoma definizione dell’assetto dirigenziale, e ai fini di garantire la continuità dell’azione di direzione delle strutture, e comunque per un periodo non superiore a mesi quattro dalla data di elezione. Ove il Sindaco si avvalga di tale facoltà, il contratto a tempo determinato prosegue fino alla conferma o revoca dell’incarico, per un massimo di mesi quattro.

ART. 58 – ORGANISMI DI COORDINAMENTO

1. Al fine di favorire il coordinamento e l’integrazione delle attività tecnico-gestionali dei responsabili delle strutture di massimo livello dell’Ente, nonché, nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, il raccordo fra queste e le istanze degli organi istituzionali preposti alle attività di indirizzo e controllo, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di organismi collegiali, anche permanenti, affidandone la presidenza al Direttore Generale, ove nominato, oppure, in mancanza di quest’ultimo, al Segretario Generale.
2. Il regolamento disciplina i compiti, la composizione e le norme generali di funzionamento di detti organismi.

ART. 59 – COLLABORAZIONI ESTERNE E UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto o specifico contenuto di professionalità mediante convenzioni a termine e per obiettivi determinati.
2. Per esigenze cui l’Amministrazione non può far fronte con il personale in servizio, possono altresì essere conferiti incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a figure di provata competenza determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
3. Il regolamento disciplina altresì la costituzione dell’ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite. Sono affidati a detto ufficio anche i compiti di diretta collaborazione con il Sindaco e con la Giunta ai fini dei rapporti di carattere politicoistituzionale
con gli organi di informazione.
Art. 60 (abrogato)
Art. 61 (abrogato)
Art. 62 (abrogato)