Orari dei servizi comunali nei mesi di luglio e agosto

Si informano gli utenti che, con decreto del Sindaco n. 21 del 28/06/2024, nel periodo 8 luglio – 31 agosto 2024 tutti gli uffici comunali rimangono chiusi il sabato ed osservano principalmente una sola […]

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TITOLO II – Istituti di partecipazione popolare

Capo 1 – Forme di partecipazione e consultazione dei cittadini

ART. 8 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

  1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al criterio della partecipazione popolare e ne garantisce, attraverso strumenti idonei, l’effettivo esercizio.
  2. A tal fine il Comune istituisce:
    a) Consulte territoriali e tematiche;
    b)assemblee e forme di consultazione della popolazione sulle principali questioni attinenti all’attività dell’Ente Locale;
    c) ogni altra iniziativa che risulti idonea a rendere effettiva la partecipazione dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti ai processi di determinazione del Comune.
  3. Tali forme di partecipazione sono regolate dal presente Statuto e dall’apposito regolamento.

ART. 9 – LE ASSOCIAZIONI

  1. Il Comune riconosce il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti nel territorio comunale; riconosce altresì a tali organizzazioni la rappresentatività di interessi diffusi.

ART. 10 – ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

  1. Ai fini della individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti nel territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza territoriali e tematiche, oltre che di valorizzare nella forma più ampia le risorse dell’associazionismo, è istituito un apposito Albo Comunale cui si accede a domanda e secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dal regolamento.
  2. Le organizzazioni iscritte all’Albo Comunale saranno chiamate a far parte delle Consulte istituite dall’Amministrazione Comunale.
  3. Il Regolamento disciplina altresì le condizioni ed i requisiti che gli Organismi associativi senza scopo di lucro debbono possedere per usufruire di contributi comunali.
  4. Alle organizzazioni iscritte all’Albo di cui al presente articolo potrà essere affidata, nelle forme di legge e sulla base di accertate idoneità delle organizzazioni stesse, la gestione di servizi, attrezzature ed impianti comunali.

ART. 11 – ISTANZE E PETIZIONI

  1. Tutti i cittadini del Comune, individualmente o in rappresentanza di Organismi associativi, possono rivolgere al Sindaco, in forma scritta, istanze e petizioni sulle materie di competenza dell’Amministrazione Comunale.
  2. Alle stesse è data risposta scritta, anche se negativa, entro 30 gg. dalla presentazione.

ART. 12 – ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI

  1. Il Sindaco può convocare, previa informazione alla Conferenza dei Capigruppo, assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti, di associazioni e di ogni altra categoria sociale per dibattere problemi, per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, progetti di atti deliberativi.
  2. Analoga possibilità, per quanto attiene le materie di competenza consiliare, è riservata al presidente del Consiglio Comunale ed ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti.
  3. Possono essere promosse forme di consultazione popolare, anche in singole frazioni del territorio comunale, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di particolare interesse, e secondo le modalità previste nel Regolamento, al fine di acquisire pareri utili a orientare le decisioni dell’Amministrazione Comunale.

ART. 13 – LE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

  1. Possono essere presentate al Consiglio Comunale proposte di iniziativa popolare su argomenti di interesse collettivo, purché sottoscritte da almeno duecento residenti nel Comune.
  2. Le proposte possono riguardare tutte le materie di competenza comunale con esclusione delle seguenti: revisione dello Statuto e dei Regolamenti, tributi, tariffe e Bilancio, espropriazioni per pubblica utilità, designazioni, nomine e organici comunali.
  3. Le proposte di iniziativa popolare devono essere presentate in forma scritta, riguardare un solo oggetto chiaramente identificabile ed avere la forma di atti deliberativi o di provvedimenti amministrativi.
  4. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori, nonché per l’individuazione dei rappresentanti degli stessi.
  5. Entro 60 giorni dalla presentazione, il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale l’esame della proposta di iniziativa popolare.
  6. Una delegazione composta da non più di 3 rappresentanti dei sottoscrittori potrà illustrare la proposta al Consiglio che dovrà sottoporla a votazione.
  7. Il non accoglimento della proposta dovrà essere adeguatamente motivato.

ART. 14 – IL REFERENDUM CONSULTIVO-PROPOSITIVO

  1. Con il referendum consultivo-propositivo i cittadini sono chiamati ad avanzare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale oppure ad esprimere la propria opinione su materie di competenza locale, con esclusione di quelle concernenti:
    lo statuto e i regolamenti comunali; tributi, tariffe e bilancio; organizzazione del personale comunale; piano regolatore e piani di commercio e piani per la loro attuazione; designazione e nomina di rappresentanti del Consiglio Comunale.
  2. Il referendum consultivo-propositivo può essere promosso dall’Amministrazione Comunale previa deliberazione del Consiglio, assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, che formula il testo da sottoporre alla consultazione popolare.
  3. Il referendum consultivo-propositivo può essere inoltre promosso per iniziativa popolare ed è indetto dal Sindaco a seguito di richiesta sottoscritta, con firme autenticate nei modi di legge, da almeno duemila residenti nel Comune.
  4. Partecipano al referendum consultivo-propositivo, e possono sottoscriverne la richiesta di indizione, tutti i residenti nel Comune di San Miniato, anche di cittadinanza non italiana, che, al momento dell’indizione o della sottoscrizione della richiesta, abbiano compiuto i 16 anni di età.*
  5. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, delibera sull’oggetto sottoposto a referendum e adotta gli atti di indirizzo conseguenti.

ART. 15 – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEL REFERENDUM CONSULTIVO-PROPOSITIVO AD INIZIATIVA POPOLARE

  1. La proposta di indizione del referendum consultivo-propositivo è presentata da un Comitato Promotore al Sindaco, sottoscritta da almeno duecento residenti nel Comune.
  2. Il testo del quesito referendario, previo esame e presa d’atto mediante deliberazione da parte della Giunta nella prima seduta utile, viene trasmesso ai comuni limitrofi e alla Provincia, i quali, entro 30 giorni dal ricevimento, hanno facoltà di sollevare motivate eccezioni sul carattere esclusivamente locale dell’argomento su cui è richiesto il referendum.
  3. Decorso tale termine, entro i successivi 30 giorni, il Consiglio, udita una delegazione composta da non più di 3 rappresentanti del Comitato Promotore e valutate le eventuali eccezioni sollevate dagli enti di cui al precedente comma, si esprime sull’ammissibilità del referendum in base alle norme dello Statuto, del regolamento e delle leggi vigenti.
    comma annullato con decisione CO.RE.CO. n. 133 del 10.01.2001
  4. Il Consiglio può proporre al Comitato Promotore modifiche al testo del quesito referendario qualora lo stesso non risulti adeguatamente formulato
  5. Dopo la deliberazione consiliare di ammissibilità, si procede all’iter di indizione del referendum consultivo-propositivo secondo quanto stabilito dal successivo art. 15 quater.

ART. 15 BIS – IL REFERENDUM ABROGATIVO

  1. E’ indetto referendum abrogativo per chiamare gli elettori ad esprimersi sull’abrogazione o meno, in tutto o in parte, di una deliberazione approvata dal Consiglio, quando lo richiedono, con firme autenticate nei modi di legge, almeno duemila iscritti nelle liste elettorali per l’elezione del Consiglio Comunale.
  2. Non è ammesso il referendum abrogativo su deliberazioni aventi per oggetto:
    approvazione o revisione dello Statuto e dei regolamenti; tributi, tariffe e bilancio; piano regolatore e piani commerciali e piani per la loro attuazione; designazione e nomina di rappresentanti del Consiglio Comunale.
  3. In caso di avvenuta abrogazione della norma oggetto di referendum, questa cessa di avere efficacia il novantesimo giorno dopo la proclamazione del risultato da parte del Sindaco.
  4. Fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso, il Consiglio non può deliberare nuovamente sull’oggetto del quesito referendario in contrasto con il risultato dello stesso.

ART. 15 TER – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEL REFERENDUM ABROGATIVO

  1. La proposta di indizione del referendum abrogativo è presentata da un Comitato Promotore al Sindaco, sottoscritta da almeno duecento iscritti nelle liste elettorali per l’elezione del Consiglio Comunale.
  2. Il testo del quesito referendario, previo esame e presa d’atto mediante deliberazione da parte della Giunta nella prima seduta utile, viene trasmesso al Difensore Civico che, nei 30 giorni successivi, sentiti eventualmente i rappresentanti del Comitato Promotore, il Sindaco e i Capigruppo Consiliari, si esprime insindacabilmente, sulla sua ammissibilità, in base alle norme dello Statuto, del regolamento e delle leggi vigenti.
  3. Il Difensore Civico può proporre al Comitato Promotore modifiche al testo referendario qualora lo stesso non risulti adeguatamente formulato.
  4. Dopo che il Difensore Civico si è espresso positivamente sulla sua ammissibilità, si procede all’iter di indizione del referendum abrogativo, secondo quanto stabilito dal successivo art. 15 quater.

ART. 15 QUATER – NORME COMUNI PER L’INDIZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO-PROPOSITIVO E DEL REFERENDUM ABROGATIVO

  1. Entro il termine di 90 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità, il Comitato Promotore deve presentare alla Segreteria Comunale le ulteriori sottoscrizioni, autenticate nei modi di legge, a sostegno della richiesta di referendum. In caso contrario, la richiesta decade.
  2. Entro i 30 giorni successivi, il Sindaco, previa attestazione del Segretario Comunale sulla validità delle sottoscrizioni presentate, emana il decreto di indizione del referendum fissandone, fatti i salvi i mesi di Luglio ed Agosto e tenuto conto che non possono svolgersi referendum locali in coincidenza con elezioni comunali o provinciali, la data di svolgimento nei successivi 60 giorni.
  3. Non viene dato corso al referendum qualora, prima della sua indizione, il Consiglio deliberi autonomamente sull’oggetto del quesito referendario, accogliendone sostanzialmente il contenuto.
  4. Non è ammesso referendum sullo stesso oggetto, ancorché con quesiti diversi, nell’arco dello stesso mandato amministrativo.
  5. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale o di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio, i termini di cui ai precedenti commi per l’indizione di referendum restano sospesi fino all’insediamento dei nuovi organi.
  6. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.
  7. Il risultato del referendum è proclamato dal Sindaco al termine delle operazioni di scrutinio ed è pubblicato nei modi più idonei per essere portato a conoscenza dei cittadini.
  8. Fatto salvo il diritto di ricorrere alla magistratura amministrativa o ordinaria da parte degli aventi titolo, su ogni controversia in materia di referendum locali si esprime insindacabilmente, su richiesta degli interessati, il Difensore Civico.

ART. 16 – RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE

  1. In attuazione dei principi fondamentali del presente Statuto ed al fine di promuovere una effettiva integrazione dei cittadini stranieri residenti nel Comune ed una loro partecipazione attiva alla vita amministrativa della comunità di cui fanno parte, questi eleggono un proprio rappresentante che partecipa permanentemente alle sedute del Consiglio Comunale, in qualità di membro aggiunto, senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità delle sedute e delle deliberazioni.
  2. Il consigliere straniero aggiunto ha la possibilità di esprimersi, senza diritto di voto, su tutte le questioni trattate dal Consiglio. Ha altresì la possibilità di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti secondo le modalità di cui al successivo art. n 39.
  3. All’elezione del consigliere straniero aggiunto concorrono tutti i cittadini stranieri residenti nel Comune che sono maggiorenni ai sensi delle leggi italiane.
  4. Le modalità di votazione e di presentazione delle liste dei candidati sono specificate nell’apposito regolamento.

ART. 17 – IL DIFENSORE CIVICO

  1. E’ istituito nel Comune l’Ufficio del difensore civico con la funzione di concorrere a garantire la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini e della collettività, con particolare riferimento a quelli inerenti l’imparzialità, la tempestività, l’efficacia e la correttezza dell’azione della Pubblica Amministrazione.
  2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune ed è soggetto esclusivamente alle norme statutarie, regolamentari e di legge.
  3. Il regolamento stabilisce il compenso spettante al difensore civico a titolo di indennità di funzione, e definisce i criteri di organizzazione e funzionamento del relativo ufficio.
  4. E’ compito del difensore civico segnalare, su richiesta o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’Amministrazione pubblica e degli Uffici che svolgono comunque funzioni pubbliche di rilevanza locale, nei confronti dei cittadini.
  5. In particolare il Difensore civico ha il potere di:
    a) avanzare proposte al Sindaco in merito al migliore funzionamento dei servizi pubblici, con riferimento anche al migliore coordinamento e alla definizione degli orari di apertura degli stessi e degli esercizi commerciali, al fine di armonizzarli alle esigenze generali e complessive degli utenti;
    b)intervenire nell’iter dei procedimenti amministrativi con note, sollecitazioni e segnalazioni rivolte agli Organi Comunali, utili alla migliore definizione degli stessi;
    c) avanzare, nell’ambito delle proprie competenze, proposte al Consiglio Comunale;
    d)segnalare al Sindaco eventuali infrazioni commesse da dipendenti comunali o di aziende dipendenti ai fini dell’attivazione, una volta operati gli opportuni accertamenti, della conseguente azione disciplinare.
    5 bis. Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
  6. Agli atti, verbali e scritti del Difensore Civico, deve sempre essere data risposta da parte degli organi competenti. La risposta può consistere nella messa a disposizione di copia di atti e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione.
  7. Il Difensore Civico resta in carica 3 anni e può essere rieletto non più di una volta.
  8. Difensore Civico può essere eletto chi possiede i requisiti di candidabilità,eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale; sono richieste altresì doti di moralità, competenza ed imparzialità.
  9. Il Difensore Civico decade dalla carica per la perdita dei requisiti di candidabilità,eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e può essere revocato dal Consiglio Comunale, con votazione segreta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati in caso di gravi inadempienze ai doveri dell’Ufficio.

ART. 18 – NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

  1. Il Difensore Civico, previa verifica del possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità, è nominato dal Consiglio Comunale con votazione segreta a maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, fra i candidati proposti, entro il termine indicato dal Consiglio Comunale stesso, dagli Organismi Associativi iscritti nell’Albo Comunale di cui all’art.10 dello Statuto.
  2. Qualora nessuno dei candidati ottenga alla prima votazione la maggioranza dei voti di cui al comma precedente, il Sindaco convoca l’assemblea dei rappresentanti degli organismi associativi iscritti all’Albo affinché, procedendo a votazione sui nominativi precedentemente indicati, sia proposta al Consiglio Comunale una lista limitata a cinque candidati.
  3. Con una nuova votazione del Consiglio Comunale è eletto Difensore Civico colui che, tra i cinque candidati proposti, ottiene la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.
  4. Nel caso che il Difensore Civico non risulti eletto neppure alla seconda votazione, si procede ad una terza votazione, con un intervallo non inferiore a 15 giorni dalla precedente, sulla base della stessa lista di cinque candidati; è eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
  5. Avvenuta l’elezione, il Sindaco proclama eletto il Difensore Civico e procede successivamente ad informarne la cittadinanza nei modi più idonei.
  6. Ove l’ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il difensore civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni.

ART. 19 – AZIONE POPOLARE

  1. 1. L’azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune di San Miniato innanzi alle giurisdizioni amministrative, civili e penali, nel caso che l’Amministrazione Comunale non si attivi per la difesa dell’interesse dell’ente.
  2. Le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della Legge 08.07.1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale.
  3. L’Amministrazione Comunale, ricevuta notizia dell’azione intrapresa, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente, con oneri a proprio carico, la tutela dell’interesse dell’Ente, entro i termini di legge.A tal fine, è in ogni caso necessario accertare che l’attore non abbia un interesse diretto alla vertenza, nel qual caso l’azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.

Capo 2 – Forme di accesso dei cittadini all’informazione e ai procedimenti amministrativi

ART. 20 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

  1. Gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorire l’imparzialità del procedimento.
  2. Sono esclusi dalla pubblicità gli atti riservati per espressa disposizione di legge o per regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 21 – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

  1. E’ riconosciuto a tutti i cittadini nonché a tutti i soggetti che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto, sia a titolo personale che in rappresentanza di Enti ed Associazioni, di accedere agli atti ed ai documenti amministrativi degli organi del Comune o delle aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
  2. Il Regolamento disciplina, altresì il diritto dei cittadini, di ottenere il rilascio di copie degli atti e documenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.
  3. Il Comune promuove ed esercita, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi in materia, attività di informazione e comunicazione, in particolare finalizzate a:
    a) illustrare e favorire la conoscenza di disposizioni normative locali, regionali e nazionali, al fine di facilitarne l’applicazione;
    b)illustrare l’attività del Comune, il suo funzionamento, i servizi offerti al fine di facilitare il rapporto del cittadino con l’Ente;
    c) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse per la collettività locale;
    d)favorire processi interni di semplificazione delle procedure nonché la conoscenza da parte degli interessati dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi, anche mediante l’adozione di sistemi di interconnessione telematica;
    e) conferire conoscenza e visibilità ad eventi, iniziative e manifestazioni idonee a promuovere l’immagine del Comune, anche oltre i confini locali.
  4. Il Comune definisce, con disposizioni regolamentari e organizzative, gli strumenti idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi indicati, prevedendo, in particolare, la costituzione di un ufficio incaricato delle relazioni con il pubblico.
  5. L’Amministrazione Comunale, al fine di dare adeguata pubblicità agli atti ed alla propria attività amministrativa, può promuovere proprie pubblicazioni a stampa; può avvalersi degli organi di stampa nazionali e locali; può infine ricorrere a qualsiasi altro mezzo di pubblicità che ritenga utile ed opportuno.
  6. Nei rapporti di tipo tributario il Comune uniforma la propria attività ai principi dello statuto dei diritti del contribuente.

ART. 22 – INTERVENTO DEI CITTADINI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

  1. I rapporti tra Amministrazione Comunale e cittadini sono improntati a principi di collaborazione e buona fede, semplificazione e chiarezza. Il regolamento sul procedimento stabilisce le modalità attuative di tali principi.
  2. Il Comune garantisce la facoltà di intervento, prevista dalla legge, a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché ai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nei procedimenti amministrativi di propria competenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento e dalle leggi vigenti.
  3. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità di cui alla legge e al regolamento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti ed a quelli che per legge devono intervenirvi.
  4. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati. La motivazione deve essere formulata con chiarezza, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione; ove si faccia riferimento a disposizioni normative deve esserne indicato, anche sinteticamente, l’oggetto; analogamente dovrà essere fatto per gli altri atti, eventualmente richiamati nella motivazione, ove gli stessi non vengano allegati. L’Amministrazione ha l’obbligo di prendere in esame memorie o documenti pertinenti l’oggetto del procedimento che gli interessati abbiano presentato nel corso dell’istruttoria, adeguatamente motivando in ordine alle richieste e sollecitazioni pervenute.
  5. L’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di concludere ogni procedimento amministrativo che consegua ad una istanza o che debba essere iniziato d’ufficio, entro termini stabiliti dal regolamento o dalle leggi. Il regolamento inoltre stabilisce termini e modalità secondo i quali, dopo la comunicazione o pubblicazione del provvedimento, gli interessati hanno facoltà di richiederne il riesame presentando istanze, memorie e documenti pertinenti l’oggetto del provvedimento stesso, sui quali l’organo competente ha l’obbligo di pronunciarsi, sentito il responsabile del procedimento, ove questi non abbia adottato il provvedimento finale, con atto motivato.
  6. In ogni atto notificato al destinatario, oltre al termine e all’organo cui è possibile ricorrere, dovrà essere espressamente indicata la facoltà di cui al comma precedente.

ART. 23 – ALBO PRETORIO

  1. La Pubblicazione di atti, prescritta dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali, all’albo pretorio comunale, deve avvenire sotto forma di affissione dell’atto cartaceo nella sede comunale, in luogo facilmente accessibile al pubblico, e può anche avvenire mediante l’utilizzazione di strumenti informatici.
  2. In ogni caso la pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente e nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela della riservatezza di dati personali e sensibili.

ART. 24 – PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI

  1. Il deposito delle liste o delle candidature per le elezioni comunali deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa per la campagna elettorale a cui le liste ed i candidati alla carica di Sindaco intendono vincolarsi.
  2. Tale atto, che deve contenere altresì l’indicazione di un responsabile della gestione della campagna elettorale, viene reso pubblico, a cura e spese del Comune, mediante affissione all’albo pretorio e mediante pubblicazione, per estratto, su almeno un quotidiano locale.
  3. Con le stesse modalità viene reso pubblico il rendiconto delle spese effettivamente sostenute che il responsabile della gestione della campagna elettorale di ciascuna lista o candidato, entro il trentesimo giorno dal termine della stessa, è tenuto a presentare al segretario comunale sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.