Separazione dei coniugi e divorzio in Comune
L’11 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge 10/11/2014 n. 162, riguardante nuove modalità per la separazione dei coniugi e per il divorzio (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12/09/2014 n. 132, recante misure urgenti in materia di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile)
SEPARAZIONI O DIVORZI PRESSO L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
L’art. 12 del D.L. 132/2014 prevede la possibilità dei coniugi di compaire direttamente dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o dove è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione o di divorzio.
Questa modalità semplificata si rivolge ai coniugi che:
– non hanno figli minori
– non hanno figli maggiorenni portatori di handicap grave
– non hanno figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
L’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Perché la separazione o il divorzio siano efficaci, è previsto un doppio passaggio dall’Ufficiale di Stato Civile a distanza di un periodo non inferiore ai 30 giorni.
Restano invariati i presupposti per la presentazione della domanda di divorzio (3 anni ininterrotti dalla data della separazione personale, oltre alle ipostesi previste dalla Legge n. 898/1970).
Costi della pratica in Comune
Per la separazione ed il divorzio è previsto il pagamento del diritto fisso di € 16.00 (delibera Giunta comunale n. 142/2014).
Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Miniato (in contanti o POS) al momento della redazione del primo atto di accordo dei coniugi.
Per iniziare la pratica di separazione e divorzio è necessario fissare un appuntamento telefonando all’Ufficio di Stato Civile (0571.406503/504) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17.00.
SEPARAZIONI E DIVORZI PRESSO L’AVVOCATO
In mancanza dei requisiti previsti per accedere al procedimento davanti all’Ufficiale di Stato Civile (art. 12), i coniugi possono avvalersi del procedimento mediante convenzione di negoziazione assistita (ex art. 6 legge 162/2014), ovvero possono decidere consensualmente di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, mediante la sottoscrizione di un accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
L’accordo, a cura degli avvocati, deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per l’acquisizione del relativo nulla osta, qualora non ci siano figli, o autorizzazione in presenza di figli. In quest’ultimo caso, il Tribunale lo autorizza quando lo ritiene rispondente all’interesse dei figli, altrimenti lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale che fissa, entro i trenta giorni successivi, la comparizione delle parti.
Come si ottiene
Una volta acquisito il nulla osta o l’autorizzazione dal Tribunale, l’originale o la copia certificata dell’accordo deve essere trasmesso congiuntamente, disgiuntamente, o anche da un solo avvocato (circolare Ministero dell’Interno n. 6/15) entro 10 giorni (a pena di sanzione) al Comune in cui è iscritto o trascritto il matrimonio.
La consegna può avvenire, contattando preventivamente l’Ufficio di Stato Civile (tel. 0571406504) con le seguenti modalità:
- a mano direttamente all’Ufficio di Stato Civile, via Ferrante Aporti, 23/A – San Miniato Basso;
- per spedizione postale indirizzata a: Comune di San Miniato – Ufficio di Stato Civile, via Vittime del Duomo n. 8 – 56028 San Miniato (Pi)
- tramite Posta Elettronica Certificata (pec) all’indirizzo: comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it
Qui sotto è possibile scaricare il fac-simile di lettera di trasmissione e il modulo per la rilevazione obbligatoria dei dati inerenti separazioni e divorzi.
In allegato alla modulistica, è richiesta copia della comunicazione che il Tribunale invia agli avvocati per il ritiro del provvedimento.
Ricevuto l’accordo l’Ufficiale di Stato Civile procede alla sua trascrizione nei registri di Stato Civile e ai conseguenti adempimenti previsti dalla legge.
MODULISTICA
Separazioni e divorzi
File | Dimensione | Download |
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Dichiarazione sostitutiva per separazione/divorzio (ex. art.12 L. 162/2014) | 2.01 MB | Download |
Modello trasmissione convenzione negoziazione assistita | 177.59 KB | Download |
Modello istat rilevazione dati separazione / divorzio | 387.58 KB | Download |
Ufficio di riferimento: Ufficio di Stato Civile
Telefono | 0571 406504 0571 406431 | |
Indirizzo ufficio | Via Ferrante Aporti, 23/A - San Miniato Basso (accanto alla Farmacia Comunale) | |
statocivile@comune.san-miniato.pi.it | ||
PEC | comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it | |
Orario | lunedì-martedì-mercoledì-venerdì: 9.00-13.00 Per prenotazione appuntamenti vai al servizio online: prenota un appuntamento |
RESPONSABILE SANDRO SPAGLI