Accensione fuochi e abbruciamenti residui vegetali
Accensione fuochi nel periodo a rischio incendio
Qualsiasi tipo di abbruciamento e’ vietato, ai sensi della LR 39/2000 e del D. Lgs 152/2006, per tutto il periodo a rischio individuato dal 1 luglio al 31 agosto.
Nel periodo non a rischio incendio tutti gli abbruciamenti, in bosco e fuori dal bosco, devono essere sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni.
Per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessaria l’autorizzazione dell’ente competente sul territorio.
Per gli abbruciamenti eseguiti entro i 50 metri dal bosco e nei castagneti non occorre essere autorizzati.
Gli abbruciamenti devono essere sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni: limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti, operando in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli, osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell’abbruciamento.
Accensione fuochi in bosco
Nel periodo a rischio incendio, è vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate, per la quale vanno comunque osservate le prescrizioni.
In deroga, l’ente competente può autorizzare attività in campeggi anche temporanei e fuochi anche pirotecnici.
Nel periodo NON a rischio, limitatamente al riscaldamento o alla cottura di cibi per esigenze personali, è consentita l’accensione di fuochi in bosco nel rispetto delle precauzioni: spazi ripuliti, cautele per evitare la propagazione del fuoco, costante sorveglianza.
La mancata osservanza dei divieti, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.
Sull’accensione di fuochi nel territorio comunale, si richiamano inoltre le disposizioni contenute nell’art. 20 del Regolamento comunale di polizia urbana (scaricabile sotto).
Chiarimenti su chi può bruciare, cosa e dove conferire i materiali
Con il Decreto-Legge n. 91/2014, (convertito ad opera della Legge 11 agosto 2014 n. 116, pubblicata in G.U. 20 agosto 2014. n. 192), è entrata in vigore dal 25/06/2014 la norma che disciplina la combustione in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale.
Il materiale vegetale proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi di pertinenza di abitazioni, insediamenti produttivi o similari è rifiuto e pertanto deve essere gestito da parte del produttore mediante il conferimento al servizio pubblico di raccolta (Stazione Ecologica comunale di Via Guerrazzi).
Il materiale vegetale, invece, proveniente dalle attività agricole e/o forestali può essere utilizzato nel medesimo luogo di produzione, come ammendante o concimante, attraverso l’operazione di abbruciamento nel rispetto delle norme tecniche dettate dall’art. 66 del Regolamento Forestale della Toscana.
Buone norme per operatori agricoli per la prevenzione incendi
Prestare particolare attenzione all’utilizzo di macchinari e attrezzi agricoli con organi rotanti che, al contatto con il terreno, possono produrre fiamme libere o scintille. L’impiego di queste macchine operatrici (quali ad esempio le mietitrebbia o le trincia) deve essere limitato al massimo nelle ore e nelle giornate più calde ed evitato del tutto in presenza di vento.
Al fine di interrompere o rallentare la propagazione del fuoco, è buona norma realizzare preventivamente o, in caso di necessità anche durante un incendio, idonee interruzioni perimetrali dei campi, attraverso fasce di terreno lavorato larghe almeno un metro. Questo tipo di attività di prevenzione risulta indispensabile per le superfici agricole di grandi dimensioni o nei casi di prossimità ad abitazioni, stalle, discariche o realtà boschive a particolare rischio di innesco che l’agricoltore sa valutare anche per la conoscenza storica del territorio. La lavorazione deve essere realizzata in profondità attraverso l’aratura, perché con la sola fresatura potrebbe rimanere mischiata alla terra vegetazione sufficiente a fornire combustibile all’incendio.
Quando si lavora con i macchinari e gli attrezzi agricoli soggetti a surriscaldamento, assumere come comportamento abituale quello di dotarsi di estintori portatili, che risultano preziosi nel primo intervento in caso di innesco del fuoco.
Le buone norme sopra descritte servono a scongiurare il danno ambientale e alle infrastrutture, ma sono allo stesso tempo regole di comportamento preziose per la protezione individuale degli operatori e per la tutela del reddito agricolo.
Ufficio di riferimento: Polizia Municipale
Telefono | 0571 406406 | |
Indirizzo ufficio | Palazzo Migliorati, piano terra, piazza XX Settembre, 22 - San Miniato | |
poliziamunicipale@comune.san-miniato.pi.it | ||
PEC | comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it | |
Orario | Ricevimento al pubblico su appuntamento nei seguenti giorni e orari: Lunedì e venerdì: 9.00 - 13.00 N.B. - Nei mesi di luglio e agosto il servizio rimane chiuso il martedì e mercoledì pomeriggio e il sabato. L'accesso al servizio è prenotabile su appuntamento anche online al seguente link: prenota un appuntamento |
RESPONSABILE CAP. DARIO PANCANTI