A chi è rivolto
Ai cittadini in possesso di atti di stato civile formati all'estero ed interessati alla loro trascrizione dei registri di stato civile del Comune di San Miniato.
Descrizione
Gli atti di stato civile formati all’estero devono essere riconosciuti efficaci in Italia tramite la trascrizione degli stessi nei registri di stato civile italiani. In mancanza di trascrizione, l’atto di stato civile formato all’estero, sicuramente efficace per il Paese straniero, non sarà efficace per l’ordinamento giuridico italiano.
La trascrizione riguarda gli atti di stato civile formati all’estero relativi a cittadini italiani e, in determinati casi, anche a cittadini stranieri.
La trascrizione dell’atto di stato civile formato all’estero nei registri di stato civile italiani può avvenire solamente se l’atto stesso risulta conforme alla normativa italiana di riferimento. Non è assicurato che l’atto di stato civile formato all’estero ed efficace nel Paese straniero possa produrre effetti anche in Italia. Valutata la conformità dell’atto formato all’estero alla normativa italiana vigente, l’atto stesso può essere trascritto e divenire efficace anche per l’ordinamento italiano.
Possono essere trascritti gli atti di stato civile formati all’estero riguardanti eventi di:
- nascita;
- matrimonio;
- divorzio;
- morte.
Come fare
La richiesta di trascrizione deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile del Comune italiano competente (individuato ai sensi dell’art. 17 DPR 396/2000) oppure all’autorità consolare italiana all’estero di riferimento.
La richiesta dev’essere corredata dai documenti necessari, in originale o in copia conforme all’originale debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana, che possono variare a seconda dell’evento di stato civile e del Paese straniero nel quale l’evento si è verificato.
Cosa serve
Per la trascrizione dell'atto di stato civile formato all'estero da presentare all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Miniato occorre:
- Modulo di richiesta di trascrizione in marca da bollo da € 16,00 (scaricabile qui sotto)
- Originale o copia conforme dell'atto in cui si richiede la trascrizione, debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana, fatti salvi i casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
- Copia documento di identità del richiedente.
Cosa si ottiene
Una volta completato il procedimento di trascrizione, l’atto di stato civile formato all’estero potrà produrre effetti anche in Italia e diventerà a sua volta un atto di stato civile italiano. Sarà possibile ottenere un certificato, un estratto o una copia integrale dell’atto trascritto.
Tempi e scadenze
Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla richiesta di trascrizione proveniente dall’interessato/a o, se la richiesta viene presentata all’autorità consolare italiana all’estero, entro 180 giorni dalla ricezione della documentazione inviata dalla predetta autorità al Comune italiano.
Tempo di conclusione del procedimento dalla presentazione della richiesta.
Quanto costa
Marca da bollo € 16,00 quando la richiesta di trascrizione viene presentata al Comune italiano.
Se la richiesta di trascrizione viene indirizzata l’autorità consolare italiana all’estero, per conoscere i costi del procedimento, è necessario contattare la predetta autorità .
Documenti
Modulistica Settore 1 : Servizi Demografici / URP / Segreteria Generale
Modulo richiesta trascrizione atti dall'estero
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio:
Ulteriori informazioni
La trascrizione degli atti di stato civile formati all’estero è solitamente riservata ai cittadini italiani. Vi sono alcune eccezioni:
- può essere domandata la trascrizione del provvedimento di divorzio straniero riguardante cittadini entrambi stranieri quando l’atto di matrimonio cui si riferisce il provvedimento di divorzio è registrato in Italia (perchè il matrimonio è stato celebrato in Italia);
- può essere domandata la trascrizione di atti di stato civile formati all’estero riguardanti cittadini stranieri (es.: atto di matrimonio) ai sensi dell’art. 19 DPR 396/2000, qualora sia espressa volontà del cittadino straniero stesso. In questo caso, successivamente alla trascrizione, sarà possibile ottenere esclusivamente una copia integrale dell’atto trascritto; non sarà possibile ottenere un certificato o un estratto dello stesso.