A chi è rivolto
Coniugi che vogliono separarsi consensualmente, chiedere il divorzio congiunto, modificare le condizioni di separazione o ex coniugi che vogliono modificare le condizioni di divorzio.
Descrizione
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi o ex coniugi di comparire davanti all’ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Si può ricorrere a tale modalità semplificata quando i coniugi richiedenti non abbiano in comune figli minori o maggiorenni incapaci/portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
L'accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile) mentre NON potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile:
- la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum);
- la regolamentazione dell'uso della casa coniugale.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un interprete.
In seguito all'entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Come fare
Competente a ricevere l’accordo è l'ufficiale di stato civile del Comune di:
• registrazione dell’atto di matrimonio (luogo in cui è stato celebrato);
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi o celebrato all’estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero;
• residenza di almeno uno dei coniugi.
Cosa serve
Occorre presentare all'ufficio di stato civile:
- modulo di istanza dichiarazione sostitutiva ai fini dell'art. 12 della Legge 162/2014 compilato e sottoscritto;
- copia documento d’identità da parte di entrambi i coniugi.
Cosa si ottiene
Con la firma dell'accordo si ottiene:
- la separazione;
- il divorzio;
- la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'accordo di separazione e divorzio produce effetti solo se confermato
Tempi e scadenze
Dopo la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, l’ufficiale di stato civile deve procedere d’ufficio ai dovuti accertamenti per la stipula.
Una volta accertati positivamente i requisiti di legge, l’ufficiale di stato civile propone ai richiedenti la data di appuntamento per la firma dell’accordo che dovrà essere confermato non prima di 30 giorni (la data per la firma della conferma viene prevista nell’atto dell’accordo ed è improrogabile).
I tempi medi di conclusione del procedimento è di circa 60 gg.
Successivamente alla firma di conferma dell’accordo le parti hanno facoltà di autodichiarare il nuovo status civile a far data del primo accordo.
Conferma dell'accordo non prima di 30 giorni dalla firma
Entro 60 giorni dall'istanza: conclusione del procedimento
Quanto costa
€ 16,00 per diritti di segreteria da pagare in sede di accordo all'ufficio di stato civile tramite POS.
Documenti
Modulistica Settore 1 : Servizi Demografici / URP / Segreteria Generale
Modulistica separazione e divorzio dei coniugi in Comune
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Uffici che erogano il servizio:
Ulteriori informazioni
SEPARAZIONI E DIVORZI PRESSO L’AVVOCATO
In mancanza dei requisiti previsti per accedere al procedimento davanti all’Ufficiale di Stato Civile (art. 12), i coniugi possono avvalersi del procedimento mediante convenzione di negoziazione assistita (ex art. 6 legge 162/2014), ovvero possono decidere consensualmente di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, mediante la sottoscrizione di un accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
L’accordo, a cura degli avvocati, deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per l’acquisizione del relativo nulla osta, qualora non ci siano figli, o autorizzazione in presenza di figli. In quest’ultimo caso, il Tribunale lo autorizza quando lo ritiene rispondente all’interesse dei figli, altrimenti lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale che fissa, entro i trenta giorni successivi, la comparizione delle parti.
Una volta acquisito il nulla osta o l’autorizzazione dal Tribunale, l’originale o la copia certificata dell’accordo deve essere trasmesso congiuntamente, disgiuntamente, o anche da un solo avvocato (circolare Ministero dell’Interno n. 6/15) entro 10 giorni (a pena di sanzione) al Comune in cui è iscritto o trascritto il matrimonio.