A chi è rivolto
Il certificato anagrafico può essere richiesto, per sé stesso o per un altro soggetto, previa identificazione. I certificati possono essere sostituiti da autocertificazioni nei casi previsti.
Descrizione
CERTIFICATI ANAGRAFICI
L’ufficio Anagrafe rilascia certificati contenenti dati desumibili dagli atti anagrafici o relativi a situazioni anagrafiche pregresse (stato di famiglia, certificato di residenza).
I certificati vengono rilasciati in bollo a meno che non ricorra una delle esenzioni previste dalle legge sull’imposta di bollo D.P.R. 26.10.1972 n. 642
CERTIFICAZIONI ONLINE
Dal 1 marzo 2021 è possibile ottenere le certificazioni online, collegandosi con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CIE, TS) sul portale ANPR dove è possibile richiedere 17 tipi diversi di certificazione anagrafica ed elettorale.
I DOCUMENTI D’IDENTITÀ AL POSTO DEI CERTIFICATI
L’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento (es. carta d’identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione, ecc.) a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
AUTOCERTIFICAZIONI
Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione sostitutiva di dichiarazione, firmata dall’interessato e con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento, senza autentica della firma e senza bollo, così come previsto dal Testo unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Dal 1 gennaio 2012 l’autocertificazione è obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni (con eccezione dei Tribunali) e per i gestori di pubblici servizi (cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche)
Da tale data quindi i cittadini potranno richiedere (ed ottenere) solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, è apposta, a pena di nullità, la dicitura:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Cosa si può autocertificare:
• luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici;
• stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita;
• nascita del figlio,morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc.;
• tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile (es. maternità, paternità, separazione o comunione dei beni);
• iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l’iscrizione alla camera di Commercio);
• appartenenza ad ordini professionali;
• titoli di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;
• situazione reddituale o economica, assolvimento obblighi contributivi;
• possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell’anagrafe tributaria;
• stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
• qualità di studente;
• qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
• vivere a carico.
Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, al Testo Unico sulla documentazione amministrativa, è stato stabilito che sia le pubbliche amministrazioni o i gestori di pubblico servizio, piuttosto che i privati, sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.
Come fare
Le certificazioni anagrafiche possono essere richieste con le seguenti modalità e presentando il modulo di richiesta, ove previsto (per mail/pec occorre sempre allegare copia del documento di identità del richiedente):
- online direttamente dal portale dell’ANPR accedendo con la propria identità digitale SPID/CIE;
- per pec all’indirizzo: comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it;
- per email all’indirizzo: demografici@comune.san-miniato.pi.it;
- per spedizione postale indirizzata a: Comune di San Miniato, Ufficio Anagrafe, via Vittime del Duomo 8, 56028 San Miniato (Pi) contenente busta pe-affrancata per la risposta con indirizzo del destinatario.
- di persona presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe, in via F. Aporti n. 23/a a San Miniato Basso.
Cosa serve
- Credenziali SPID/CIE se si richiedono i certificati online tramite il portale ANPR oppure
- modulo di richiesta per i certificati anagrafici e copia del documento di identità se la richiesta è trasmessa via mail/pec.
I moduli di autocertificazione sono scaricabili dalla sezione Modulistica (qui sotto).
Cosa si ottiene
Il certificato anagrafico richiesto.
Tempi e scadenze
Il rilascio dei certificati anagrafici a sportello è immediato.
Quanto costa
Autocertificazioni:
Non sono previsti costi
Certificazioni anagrafiche:
Marca da bollo da € 16,00, salvo i casi di esenzione previsti.
Documenti
Modulistica Settore 1 : Servizi Demografici / URP / Segreteria Generale
Modulistica autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive
Modulistica Settore 1 : Servizi Demografici / URP / Segreteria Generale
Modulo richiesta certificati anagrafici e di stato civile
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio:
Ulteriori informazioni
Casi in cui non è possibile usare l'autocertificazione
• i certificati medici non possono essere sostituiti dall’autocertificazione.
• i cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se sono legalmente residenti in Italia.