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Comunicazione di cessione fabbricato

  • Servizio attivo

Modalità di presentazione della comunicazione di cessione fabbricato.


A chi è rivolto

Proprietari di immobili che cedono il godimento di proprietà a terzi per un periodo superiore a un mese.

Descrizione

Cos'è la comunicazione di cessione fabbricato

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso, per un periodo superiore a 1 mese.

Prevista dall’art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile (vendita, locazione ecc.). La legge lascia intatto l’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso”, per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

Cittadini stranieri

E’ confermato l’obbligo di comunicazione stabilito dall’articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero.

Pertanto il proprietario dell’immobile deve presentarsi all’Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell’ubicazione dell’immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all’Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.

Come fare

La comunicazione va presentata al Comando di Polizia Municipale utilizzando il modulo scaricabile sotto.

Cosa serve

Occorrente:

  • Il modulo per la comunicazione;
  • documento di identità del richiedente se trasmesso via mail/pec.

Cosa si ottiene

L'adempimento dell'obbligo.

Tempi e scadenze

Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali.
Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

Documenti

Modulistica Polizia Locale

Modulistica cessione fabbricato

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Uffici che erogano il servizio:

Ufficio di Polizia Locale

Gestione procedimenti e attività relative al controllo del territorio e mantenimento dell'ordine pubblico

Responsabili:

Ulteriori informazioni

Per approfondimenti è possibile consultare l’articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Polizia Locale

Telefono: 0571 406406

Email: polizialocale@comune.san-miniato.pi.it

Pec: comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it

Unità Organizzativa Responsabile

Servizio Autonomo - Polizia Locale

Servizio Autonomo adibito al controllo del territorio e mantenimento dell'ordine pubblico

Palazzo Migliorati

Piazza XX Settembre n. 22

San Miniato (Pi), 56028

Responsabili:
Argomenti:

Pagina aggiornata il 14/02/2026

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