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Calcolo e pagamento IMU

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IMU (Imposta Municipale Propria): è un'imposta che riguarda i possessori di immobili e terreni, con alcune esenzioni, come per la casa di abitazione principale (con alcune eccezioni).


A chi è rivolto

I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
I proprietari dell’abitazione principale o assimilata NON sono tenuti al pagamento dell’imposta, salvo che l’unità abitativa sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Descrizione

Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e terreni.
Il possesso dell’abitazione principale o assimilata NON costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Alcuni casi di assimilazione all’abitazione principale definite dalla Legge 160/2019:

  • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • assimilazione all’abitazione principale definita da regolamento comunale, ai sensi dalla Legge 160/2019;
  • unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicabile ad una sola unità immobiliare.

Le pertinenze, così come definite dalla Legge 160/2019, seguono il trattamento dell’abitazione principale.

Definizione di pertinenze dell’abitazione principale
Sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Definizione di abitazione principale
E’ l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Definizione di fabbricato
E’ l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale (attenzione: le categorie fittizie non sono fabbricati), considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Definizione di area fabbricabile
E’ l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi (attenzione: indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi), ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Definizione di terreno
E’ il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato compreso quello non coltivato.

Per approfondimenti si vedano i commi 740-741 dell’art. 1 della Legge 160/2019 relativa alla istituzione del tributo e la tabella dei terreni agricoli.

Come fare

Dichiarazione IMU: quando e come si presenta

Per le persone fisiche, la dichiarazione si presenta, di norma, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per la dichiarazione si deve fare riferimento al modello ministeriale disponibile nella sezione modulistica IMU (scaricabile più sotto) unitamente alle istruzioni per la compilazione.
Come disposto dal regolamento comunale in materia la dichiarazione deve essere presentata anche per beneficiare delle riduzioni previste in caso di locazioni a canone concordato.
Per gli enti non commerciali, la dichiarazione va presentata sul modello ministeriale (approvato con D.M. 04/05/2023 e scaricabile più sotto) in via telematica, entro il 30 giugno.
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, come previsto dall’art. 3 del decreto citato.

Modalità di versamento

Dal 2025 i fabbricati rurali strumentali sono assoggettati ad IMU ma con un’aliquota agevolata pari allo 0,1%.
Negli anni precedenti per tali fabbricati l’Ente, in sede di approvazione delle aliquote (come consentito da normativa), ne aveva azzerato l’aliquota.
Ai fini IMU i fabbricati rurali strumentali sono esclusivamente quelli riconosciuti tali dal Catasto.
In sintesi, fabbricati rurali strumentali ai fini IMU sono quelli che presentano in visura catastale la categoria catastale D10 o in alternativa una specifica annotazione da parte del Catasto che ne attesti la ruralità.

Come riportato nella sezione “precisazioni” (nota inserita in modo automatico dal MEF sul retro del prospetto delle aliquote pubblicato sul Portale del MEF) le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Si invita a fare attenzione alle pertinenze dei fabbricati concessi in comodato gratuito che devono essere assoggetti all’aliquota del 1,06%

CALCOLO
Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
La base imponibile si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati e del 25% il reddito dominicale dei terreni, applicando al valore ottenuto i seguenti moltiplicatori:
• 160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;
• 140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;
• 135 per i terreni (anche se coltivati occasionalmente o incolti);
• 80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;
• 65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5);
• 55 per i fabbricati categoria catastale C/1.

L’imposta non è dovuta quando l’importo annuo complessivamente dovuto dal contribuente risulta pari o inferiore ad euro 12,00

Calcolatore IMU

Per calcolare l’IMU dovuta e stampare il modello F24 per il versamento, i contribuenti possono avvalersi del servizio online, cliccando sul pulsante "Calcola online e stampa F24"

Cosa serve

Per pagare l'IMU, occorre essere in possesso dei seguenti dati:

  • Dati catastali dell'immobile: Per calcolare l'IMU, devi conoscere il valore catastale del tuo immobile. Questi dati sono contenuti nella visura catastale, che puoi ottenere presso l'Ufficio del Catasto o tramite servizi online dell'Agenzia delle Entrate.
  • Aliquota IMU: Devi conoscere l'aliquota IMU specifica per il Comune e per il tipo di immobile. Le aliquote sono disponibili sul sito web del Comune o contattando direttamente l'Ufficio Tributi del Comune.
  • Eventuali detrazioni o esenzioni: In base al tuo status e all'uso dell'immobile, potrebbero essere applicabili specifiche detrazioni o esenzioni. Le informazioni su queste agevolazioni possono essere ottenute presso l'Ufficio Tributi del Comune.
  • Modello F24: Il pagamento dell'IMU si effettua utilizzando il modello F24, stampabile direttamente dal portale di calcolo online.

Cosa si ottiene

Pagando correttamente l'IMU al Comune, si ottengono i seguenti benefici:

  1. Regolarità fiscale: Pagando l'IMU, si adempie agli obblighi fiscali nei confronti del Comune. Ciò contribuisce a mantenere una posizione regolare dal punto di vista fiscale e a evitare sanzioni o interessi di mora dovuti a pagamenti tardivi o mancati.
  2. Contributo al finanziamento dei servizi comunali: L'IMU rappresenta una delle principali fonti di finanziamento per il Comune. Contribuendo con il pagamento dell'IMU, si sostengono i servizi e le attività locali forniti dal Comune, come la manutenzione delle infrastrutture, la fornitura di servizi pubblici, lo sviluppo di progetti e programmi a beneficio della comunità.
  3. Mantenimento del diritto di proprietà: Il pagamento regolare dell'IMU aiuta a mantenere il diritto di proprietà sull'immobile. In alcuni casi, il mancato pagamento dell'IMU può comportare conseguenze legali, come la possibilità di un pignoramento dell'immobile o di altre misure di recupero del credito da parte del Comune.
  4. Trasparenza e documentazione: Pagando l'IMU, si riceverà una documentazione di pagamento che attesta l'avvenuto versamento. Questo può essere utile come prova di pagamento o come documento da conservare per eventuali esigenze future, come vendite o transazioni immobiliari.

Tempi e scadenze

I soggetti tenuti al pagamento effettuano il versamento dell’imposta in due rate:
acconto, scadente il 16 giugno;
saldo, scadente il 16 dicembre.
E’ facoltà del contribuente provvedere al pagamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Acconto

La prima rata, o acconto, deve essere pagata entro il 16 giugno. L'importo di questa rata è pari al 50% dell'IMU dovuta per l'anno precedente.

Saldo

La seconda rata, o saldo, deve essere pagata entro il 16 dicembre. L'importo di questa rata è calcolato sottraendo l'acconto già versato dall'importo totale dell'IMU dovuta per l'anno in corso.

Documenti

Modulistica Settore 2: Tributi / Ragioneria

Modulistica IMU-TASI

Imposte e Tariffe comunali

Aliquote IMU fabbricati e terreni

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio:

Ulteriori informazioni

Sanzioni e accertamento

La nuova IMU (Legge 160/2019):

  • lascia immutato il sistema sanzionatorio a carico dei contribuenti che non abbiano compiuto in modo corretto i propri obblighi (versamento e dichiarazione) e le tipologie di accertamento;
  • opera una forte cambiamento a livello di riscossione.

La nuova disciplina agisce direttamente sull’avviso di accertamento per concentrare in unico atto la forza accertativa con la forza precettiva propria della fase coattiva di riscossione, con la conseguente abolizione della cosiddetta cartella/ingiunzione (assorbita già dall’accertamento esecutivo).

Dal 2020 tutti gli avvisi di accertamento sono emessi nella forma di accertamento esecutivo, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1, comma 792-815.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Tributi

Telefono: 0571 406480 | 406482 | 406483 | 406484

Email: tributi@comune.san-miniato.pi.it

Pec: comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it

Unità Organizzativa Responsabile

Servizi Tributari

Unità organizzativa adibita alla gestione e riscossione dei tributi comunali

Palazzo Comunale

Via Vittime del Duomo 8

Comune di San Miniato, 56028

Responsabili:
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Pagina aggiornata il 14/02/2026

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