Dichiarazione IMU: quando e come si presenta
Per le persone fisiche, la dichiarazione si presenta, di norma, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per la dichiarazione si deve fare riferimento al modello ministeriale disponibile nella sezione modulistica IMU (scaricabile più sotto) unitamente alle istruzioni per la compilazione.
Come disposto dal regolamento comunale in materia la dichiarazione deve essere presentata anche per beneficiare delle riduzioni previste in caso di locazioni a canone concordato.
Per gli enti non commerciali, la dichiarazione va presentata sul modello ministeriale (approvato con D.M. 04/05/2023 e scaricabile più sotto) in via telematica, entro il 30 giugno.
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, come previsto dall’art. 3 del decreto citato.
Modalità di versamento
Dal 2025 i fabbricati rurali strumentali sono assoggettati ad IMU ma con un’aliquota agevolata pari allo 0,1%.
Negli anni precedenti per tali fabbricati l’Ente, in sede di approvazione delle aliquote (come consentito da normativa), ne aveva azzerato l’aliquota.
Ai fini IMU i fabbricati rurali strumentali sono esclusivamente quelli riconosciuti tali dal Catasto.
In sintesi, fabbricati rurali strumentali ai fini IMU sono quelli che presentano in visura catastale la categoria catastale D10 o in alternativa una specifica annotazione da parte del Catasto che ne attesti la ruralità.
Come riportato nella sezione “precisazioni” (nota inserita in modo automatico dal MEF sul retro del prospetto delle aliquote pubblicato sul Portale del MEF) le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Si invita a fare attenzione alle pertinenze dei fabbricati concessi in comodato gratuito che devono essere assoggetti all’aliquota del 1,06%
CALCOLO
Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
La base imponibile si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati e del 25% il reddito dominicale dei terreni, applicando al valore ottenuto i seguenti moltiplicatori:
• 160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;
• 140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;
• 135 per i terreni (anche se coltivati occasionalmente o incolti);
• 80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;
• 65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5);
• 55 per i fabbricati categoria catastale C/1.
L’imposta non è dovuta quando l’importo annuo complessivamente dovuto dal contribuente risulta pari o inferiore ad euro 12,00
Calcolatore IMU
Per calcolare l’IMU dovuta e stampare il modello F24 per il versamento, i contribuenti possono avvalersi del servizio online, cliccando sul pulsante "Calcola online e stampa F24"