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Cancellazione anagrafica

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Modalità di richiesta di cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente


A chi è rivolto

La cancellazione anagrafica è un procedimento che coinvolge le cittadine e i cittadini che risultano non essere più reperibili presso l'indirizzo registrato.

Descrizione

La cancellazione dall'Anagrafe presuppone che la persona non abbia più la dimora abituale nel Comune di San Miniato e comporta, oltre all’impossibilità di rilascio di certificazioni e documenti di riconoscimento, la perdita dei diritti fondamentali legati alla residenza anagrafica (ad es. diritto di voto, all’assistenza sanitaria, alla percezione di aiuti e sussidi economici, ecc.).

Nei casi di morte ed emigrazione per altro Comune, la cancellazione anagrafica avviene d'ufficio, mentre può essere avviato un procedimento di cancellazione su istanza di parte per i seguenti casi:

Cancellazione per emigrazione all'estero
Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per un periodo superiore ad un anno deve iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero).
I cittadini dell'Unione Europea (comunitari) o appartenenti a Stato terzo (extracomunitari) che intendono trasferirsi all’estero o rientrare nel proprio paese di origine, devono dichiarare all’ufficio Anagrafe l’indirizzo di nuova residenza utilizzando apposito modulo.
Il procedimento di cancellazione viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione presentata dal cittadino.

Cancellazione per irreperibilità al censimento o accertata
La cancellazione dall’Anagrafe può avvenire a seguito delle operazioni del censimento generale della popolazione oppure quando, a seguito di ripetuti accertamenti, della persona non si trovi più traccia.
Si tratta di un procedimento d’ufficio, finalizzato alla regolare tenuta dell’Anagrafe, che può essere avviato anche su segnalazione, di altri enti pubblici o di privati cittadini.  La segnalazione può essere effettuata presentando l'apposito modulo di segnalazione irreperibilità.
Il presupposto della cancellazione per irreperibilità accertata è che l’interessato si sia allontanato dall’abitazione dove ha la residenza anagrafica e non vi siano, da tempo, più notizie da cui desumere una sua presenza sul territorio nazionale. Qualora si conosca l’indirizzo dove la persona si è trasferita, la residenza potrà invece essere variata con un provvedimento adottato anche d’ufficio.
Si precisa che temporanei, anche se frequenti, allontanamenti dall’abitazione dove insiste la residenza anagrafica non equivalgono ad irreperibilità, né fanno venir meno la dimora abituale nel territorio comunale, qualora la persona vi faccia poi costantemente ritorno (ad es. uno studente può allontanarsi dall’abitazione familiare per frequentare un ciclo di studi altrove, un cittadino straniero può recarsi periodicamente nel suo Paese d’origine per fare visita alla famiglia, ecc.)
In nessun caso la perdita del titolo di possesso/detenzione dell’alloggio (ad es. scadenza del contratto di locazione) può dar luogo all’avvio di un procedimento di cancellazione per irreperibilità, se l’interessato continui ad occuparlo.
Il procedimento di cancellazione per irreperibilità prevede solo un termine minimo di conclusione, ossia un anno (365 giorni) dalla comunicazione di avvio inviata all’interessato, ai sensi dell’art. 7 l. 7.8.1990 n. 241; non esiste un termine massimo.
Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi residente a tutti gli effetti.

Cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno le cittadine e i cittadini stranieri iscritti all'Anagrafe hanno l'obbligo di presentare al comune la dichiarazione di dimora abituale,  insieme alla copia del nuovo permesso di soggiorno.
Decorsi 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che il cittadino abbia rinnovato la dichiarazione di dimora abituale, l’ufficio Anagrafe lo invita ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale.
In caso di mancata presentazione della documentazione si procede alla cancellazione dall’Anagrafe. Il procedimento di cancellazione si conclude trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del cittadino dell'invito a rendere la dichiarazione di dimora abituale.

Non produce effetti sul riconoscimento della residenza l’assenza temporanea dal comune di dimora abituale, quando la persona si trovi in altra città o all’estero per motivi di studio, lavoro o per altre cause contingenti di durata limitata.

In caso di cancellazione, la posizione anagrafica può essere ripristinata solo con una nuova richiesta di iscrizione.

Come fare

Per iniziare un procedimento di cancellazione anagrafica ad istanza di parte, occorre rivolgersi all'ufficio Anagrafe, presentando modulo del caso corrispondente con allegata copia di un documento di identità, con una delle seguenti modalità:

  • per pec all’indirizzo: comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it;
  • per email all’indirizzo: demografici@comune.san-miniato.pi.it;
  • per spedizione postale a mezzo raccomandata indirizzata a: Comune di San Miniato, Ufficio Anagrafe, via Vittime del Duomo 8, 56028 San Miniato (Pi)
  • a mano presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe, in via F. Aporti n. 23/a a San Miniato Basso (non è necessario appuntamento).

Cosa serve

  • Modulo per il caso corrispondente (da scaricare nella modulistica sotto riportata);
  • copia di documento di identità del richiedente.

Cosa si ottiene

La cancellazione dall'anagrafe delle persone non più residenti nel Comune.

Tempi e scadenze

Il procedimento di cancellazione per emigrazione all'estero viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione presentata dal cittadino.

Il procedimento di cancellazione per irreperibilità prevede solo un termine minimo di conclusione, ossia un anno (365 giorni) dalla comunicazione di avvio inviata all’interessato, ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990, non esiste un termine massimo. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi residente a tutti gli effetti.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Documenti

Modulistica Settore 1 : Servizi Demografici / URP / Segreteria Generale

Modulistica residenza e cambio di indirizzo

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio:

Anagrafe e Stato Civile

gestione e aggiornamento registri della popolazione residente e di stato civile (nascita, morte, matrimonio e unione civile).

Responsabili:

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Anagrafe e Stato Civile

Telefono: (Anagrafe) 0571 406507 | 406508 | 406503

Telefono: (Stato Civile) 0571 406504 | 406431

Email: demografici@comune.san-miniato.pi.it

Pec: comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it

Unità Organizzativa Responsabile

Anagrafe e Stato Civile

gestione e aggiornamento registri della popolazione residente e di stato civile (nascita, morte, matrimonio e unione civile).

Uffici comunali di via Aporti, San Miniato Basso

Via Ferrante Aporti n. 23/A, loc. San Miniato Basso

San Miniato (Pi), 56028

Responsabili:
Argomenti:

Pagina aggiornata il 06/03/2025

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