Dispersione delle ceneri
La domanda, corredata da tutti i documenti e gli atti comprovanti la volontà del defunto, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune del luogo di decesso o, a seconda dei casi, al Sindaco del Comune ove sono già tumulate le ceneri:
Forme di volontà espressa in vita dal defunto
La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
- disposizione testamentaria;
- dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
- dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri;
Luoghi dove disperdere le ceneri
Nell’ambito del territorio comunale è possibile disperdere le ceneri nei seguenti luoghi:
- area cimiteriale appositamente individuata;
- area privata, aperta e con il consenso del proprietario (è vietata la dispersione nei centri abitati);
- in natura (nei tratti liberi da natanti e manufatti): lago o fiume.
Persona autorizzata alla dispersione
Persona indicata per volontà del defunto oppure in mancanza:
- coniuge
- figli
- altri familiari aventi diritto
- esecutore testamentario
- legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto
- personale appositamente autorizzato dal comune che esercita l’attività funebre