Obbligo di Green Pass per i lavoratori. Ecco cosa cambia dal 15 ottobre per l’accesso agli uffici pubblici
19 Ottobre 2021
Con il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, in cui sono indicate le “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 scatta l’obbligo del green pass.
Chi è obbligato ad esibirlo
Il provvedimento riguarda tutti i dipendenti, di qualsiasi ruolo, interinali, convenzionati, liberi professionisti, incaricati di ditte esterne, tirocinanti, volontari e i visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo, come per lo svolgimento di una riunione, la partecipazione a un congresso, ad un matrimonio oppure una discussione di laurea. Sono inoltre obbligati ad esibire il green pass per accedere ai luoghi in cui esercitano le loro funzioni anche i titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e i componenti di organi.
Chi non è obbligato ad esibirlo
Al momento, l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero coloro che si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare.
Chi è escluso dall’obbligo di possedere ed esibire il green pass
Sono esclusi dall’obbligo solo i soggetti esenti dalla vaccinazione e in possesso della certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Come verranno effettuati i controlli
I controlli saranno effettuati dai soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi, su base giornaliera, e a campione seguendo un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Che cosa succede ai soggetti obbligati sprovvisti di green pass
I dipendenti che non potranno esibire il green pass, anche per semplice dimenticanza, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, non percepiranno la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato e non potranno usufruire della modalità di lavoro agile.
I nominativi di coloro che si sono presentati all’ingresso sforniti di green pass saranno comunicati, dagli incaricati al controllo, al Segretario Comunale che, una volta verificato che l’assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo precedentemente formalizzato, provvederà a registrare l’assenza ingiustificata rilevata.
Il personale che accederà all’interno degli edifici aziendali senza possedere il green pass o che non sarà in grado di esibirlo a richiesta, al momento dei controlli a campione, sarà invitato a lasciare la sede e, oltre all’assenza ingiustificata, sarà anche soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra 600,00 e 1.500,00 euro per ogni accesso, fermo restando le conseguenze disciplinari per violazione degli obblighi di servizio.
Nei confronti dei soggetti obbligati che accederanno ugualmente agli edifici comunali senza il green pass, i soggetti incaricati del controllo redigeranno il verbale di accertamento e contestazione dell’illecito oltre ad ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta, pari al minimo di 600 euro entro 60 giorni. Qualora il trasgressore effettui il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione in presenza o dalla notificazione, tale somma verrà ridotta ad euro 420. Trascorsi 60 giorni ed in assenza dell’avvenuto versamento, il soggetto accertatore procederà, tramite l’ufficio competente, a presentare il rapporto al Prefetto territorialmente competente.